LA TUTELA LEGISLATIVA DELLE ACQUE

Dagli anni ‘70 la Comunità Europea emana Direttive rivolte a tutelare l’acqua dall’inquinamento, considerandola come bene autonomo, meritevole di particolare protezione. I diversi paesi cercano di adeguare la propria legislatura alle norme europee. Uno dei passi più importanti in questo tentativo di tutela delle acque fu la legge 319/76, detta anche "legge Merli", che contiene le direttive a consentire un impiego più razionale delle acque e regola lo scarico delle acque reflue, imponendo che rientri, per determinate sostanze, in precisi valori-limite. Inoltre, indica le competenze pubbliche della materia, con particolare riguardo al controllo degli scarichi e ai servizi di pubblica fognatura. Questa legge ha avuto un iter particolarmente "travagliato"ci sono vuoti ben ventitré anni per arrivare alla sua attuazione: l’11 maggio 1999 il Capo dello Stato ha firmato il decreto legislativo n. 152, che recepisce le norme europee in campo di tutela delle acque. Le finalità di questo decreto sono riportate nell’articolo 1 e sono:

- prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

- concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Uno dei punti più importanti all’interno della legge 319/76 è lo "scarico", definito dalla giurisprudenza in senso molto ampio. Rientra in questa nozione ogni versamento di acque reflue, anche a carattere non permanente, oppure occasionale, pubblico e privato, diretto o indiretto, sia abbia recapito sul suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali, sotterranee, in pubblica fognatura. Lo scarico non autorizzato è vietato. L’impostazione che caratterizzava la legge 319 /76, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo scarico, è stata cambiata spostando l’attenzione dal controllo del singolo scarico all’insieme degli eventi che determinano l’inquinamento del corpo idrico. Il decreto 152 è caratterizzato da un approccio combinato costituito da un doppio sistema di obbiettivi di qualità:

- un obbiettivo, riguardante particolari funzioni o destinazioni d’uso, a cui sono destinati specifici corpi idrici;

- un obbiettivo di qualità ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi.

La nuova legge individua anche zone per le quali, in ragione della loro fragilità, sono previste particolari attenzioni, specifiche misure di prevenzione e norme vincolistiche. Sono state individuate aree sensibili riferite a quei corpi idrici esposti al rischio di eutrofizzazione e dove sono previsti trattamenti di depurazioni più spinti per gli scarichi in esse recapitanti. Sono state scelte le seguenti aree:

- i laghi (al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare) e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 Km dalla loro immissione nel lago;

- le aree lagunari e i laghi salmastri;

- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar;

- le aree costiere dell’Adriatico nordoccidentale dalla foce dell’Adige a Pesaro e i corsi a essa afferenti per un tratto di 10 Km all’interno della linea di costa.

Come stabilito dalla legge Merli, il controllo dello scarico avviene tramite il campionamento e l’analisi. La legge prescrive che per il campionamento siano seguite le metodiche IRSA-CNR e fa quindi riferimento ad un metodo di campionamento medio, nell’arco di tre ore. La giurisprudenza ritiene che tale riferimento di legge abbia un valore puramente indicativo, non tassativo e ammette anche il campionamento istantaneo, purché l’Autorità di controllo giustifichi i motivi per cui ha deciso di utilizzarlo. Il titolare dello scarico ha diritto ad essere avvisato della data dell’analisi. Per quanto concerne le sanzioni, il sistema della legge 319/76 costituisce ancora la regolamentazione essenziale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Negli ultimi anni, in recepimento di talune Direttive comunitarie, sono stati emanati decreti legislativi che hanno specifico riguardo per lo scarico di alcune sostanze pericolose, i quali impongono nuovi divieti e obblighi autorizzati. Oltre a una serie di sanzioni amministrative, e in alcuni casi penali, è previsto un sistema di risarcimento del danno ambientale provocato da comportamenti in violazione della legge. In particolare, chi provoca un danno alle acque, al suolo e ad altre risorse, è tenuto al ripristino ambientale. Il ministero dell’Ambiente ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con gli interventi di bonifica. A tal fine, quando non sia possibile una precisa quantificazione economica, è previsto un sistema automatico basato sull’entità della sanzione amministrativa o sulla sanzione penale erogata.

Il decreto legislativo n. 152/99 è organizzato in 6 titoli e in 7 allegati.

I titoli:

- principi generali

- obbiettivi di qualità

- tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

- gestione dei corpi idrici

- sanzioni

- disposizioni finali

Gli allegati:

Allegato 1: Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obbiettivi di qualità ambientale. Contiene i criteri per l’identificazione e la classificazione dei corpi idrici significativi.

Allegato 2: Fissa i criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative per la classificazione e il calcolo della conformità delle seguenti tipologie di acque:

destinate alla vita dei molluschi.

Allegato 3: Fissa i criteri dell’indagine che dovrà riguardare tutti gli aspetti che qualificano lo specifico bacino idrografico e in particolare gli elementi socio-economici, geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici.

Allegato 4: espone ciò che deve essere rappresentato nei piani di tutela. In particolare per ogni bacino:

  1. Descrizione generale delle caratteristiche;
  2. Sintesi degli impianti antropici;
  3. Rappresentazione cartografica delle aree a specifica tutela;
  4. Mappa delle reti di monitoraggio;
  5. Elenco degli obbiettivi ambientali da raggiungere;
  6. Sintesi dei risultati per valutare il rapporto tra i costi e i benefici del piano;
  7. Sintesi del programma delle misure adottate per il raggiungimento del programma di qualità;

Eventuali programmi per i sottobacini.

Allegato 5: riguardante le norme di emissione per gli scarichi degli impianti di acque reflue urbane, recapitanti in aree sensibili e non, e delle acque reflue industriali.

Allegato 6: vengono definiti i criteri per l’individuazione o la reidentificazione da parte delle regioni delle aree sensibili o meno sensibili.

Allegato 7: è suddiviso in due parti:

- parte A, che riguarda le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"

- parte B, che riguarda le "zone vulnerabili da prodotti fitosanitari".

Il materiale è stato tratto da:

- dal sito http://www.freeweb.org/freeweb/hopa/adp/7.htm

 

Simona Cadari, Riccardi Chantal IV D

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