Referendum Popolare del 15-16 giugno 2003


IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n.352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361,e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'art.50 della legge 25 maggio 1970, n.352;

RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.85 dell'11 aprile 2003, sono stati convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003 i comizi per lo svolgimento dei seguenti Referendum popolari:

Referendum popolare n.1

REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI

ABROGAZIONE DELLE NORME CHE STABILISCONO LIMITI NUMERICI ED ESENZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

«Volete voi l'abrogazione:

- dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole “che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo” e all'intero periodo successivo che recita: “Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”;

- dell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento”, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale”;

- dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”;

- dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”, che recita: “I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge”;

- dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”;

- dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”, limitatamente al periodo che così recita: “La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto”»?

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Referendum popolare n.2

SERVITU' COATTIVA DI ELETTRODOTTO

ABROGAZIONE

Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi ale condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente"; nonchè dall'art. 1056 del codice civile: ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia"?

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Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16,00 di sabato 14 giugno 2003 e riprenderanno alle ore 8,00 del mattino di domenica 15 giugno 2003.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA' NEI GIORNI DI DOMENICA 15 GIUGNO 2003 E LUNEDI' 16 GIUGNO 2003:

  • nel giorno di domenica 15 giugno 2003 la votazione avrà inizio alle ore 8,00 del mattino e proseguirà fino alle ore 22,00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troverano ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
  • nel giorno di lunedì 16 giugno 2003 la votazione comincerà alle ore 7,00 del mattino e si protrarrà sino alle ore 15,00 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troverano ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

MODALITA' DI VOTO

Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:

  • nel giorno di domenica 15 giugno 2003 la votazione avrà inizio alle ore 8,00 del mattino e proseguirà fino alle ore 22,00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troverano ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
  • nel giorno di lunedì 16 giugno 2003 la votazione comincerà alle ore 7,00 del mattino e si protrarrà sino alle ore 15,00 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troverano ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Gli elettori dovranno recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza la cui sede è indicata sulla tessera elettorale.
Al momento della votazione ogni elettore riceverà una scheda sulla quale dovrà crocettare la propria scelta.

I cittadini italiani residenti all'estero, possono votare ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 con le modalità da essa previste.

IL MINISTERO DELL'INTERNO INVITA GLI ELETTORI INTERESSATI AI REFERENDUM POPOLARI DEL 15 GIUGNO PROSSIMO AD EVITARE, PER L'ESERCIZIO DEL PROPRIO DIRITTO DI VOTO, LE ORE SERALI E NOTTURNE CHE POTREBBERO ARRECARE DISAGI AGLI STESSI PER LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI PERSONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI.
A TALE RIGUARDO SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE DI RECARSI A VOTARE LUNGO L'INTERO ARCO DELLA GIORNATA, A COMINCIARE DALLA PRIMA MATTINA, EVITANDO DI AFFOLLARE LE SEZIONI ELETTORALI NELL'IMMINENZA DELL'ORARIO DI CHIUSURA.

Prefettura di Pavia

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TESSERE ELETTORALI

Prima del voto basterà presentare la tessera elettorale già utilizzata per la scorsa votazione.
Qualora qualcuno dovesse aver smarrito la propria tessera o, addirittura, non averla mai ricevuta, si potrà ritirare il duplicato
o l'originale presso l'ufficio elettorale del Comune di Pavia, P.zza Municipio 2:

  • da Venerdì 13 giugno a sabato 14 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 19;
  • Domenica 15 giugno gli sportelli dell'ufficio elettorale saranno aperti ininterrottamente dalle ore 6:30 sino alle ore 22.

SI RIBADISCE L'OPPORTUNITA' CHE GLI ELETTORI SI RIVOLGANO IMMEDIATAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI PER OTTENERE IL DUPLICATO DELLA TESSERA O ATTESTATO EQUIPOLLENTE, QUALORA NON RINVENISSERO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE A SUO TEMPO RILASCIATA.

PERTANTO, AL FINE DI EVITARE UNA PARTICOLARE CONCENTRAZIONE DI DOMANDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 14, DOMENICA 15 E LUNEDI' 16, SI INVITANO GLI ELETTORI A VOLER VERIFICARE SIN DA ORA SE ESSI SIANO IN POSSESSO DI DETTO DOCUMENTO, AL FINE DI POTER RICHIEDERE AL PIU' PRESTO IL RILASCIO DEL DUPLICATO.
Prefettura di Pavia

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SERVIZI SPECIALI

Gli elettori fisicamente impediti (portatori di handicap, non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune d'Italia.
L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità sanitarie locali.
Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Ufficio A.S.L. Pavia: viale Indipendenza, 3 - tel. 4311/4321

Inoltre l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune mette a disposizione un automezzo speciale per il trasporto dei disabili fino alla sezione elettorale.
Tale automezzo stazionerà in Piazza Municipio dalle ore 8 alle ore 21 di domenica 15 giugno: la richiesta del trasporto deve essere effettuata telefonando al n. 399299 (portineria di Palazzo Mezzabarba). Per le persone immobilizzate occorre far intervenire la Croce Verde o la Croce Rossa.
Per informazioni nelle giornate precedenti il voto:

Settore Servizi Sociali: piazza Municipio, 3 - sig.ra Carbonini - tel. 399519 (dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30)

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DOCUMENTI

Per poter votare occorre presentarsi alla sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale con un documento di identità:

  • carta di identità o altro documento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;
  • tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da Comando militare;
  • tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
L'identificazione dell'elettore sprovvisto di documento di identità può avvenire per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio o per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio. L'elettore dovrà presentare, unitamente al documento di identità, la tessera elettorale. Possono essere ammessi a votare nella sezione anche:
  • elettori che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune;
  • elettori muniti di una attestazione del Sindaco;

i membri del seggio, i rappresentanti dei gruppi di candidati, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti del certificato elettorale.

Per poter accompagnare in cabina un parente o conoscente disabile occorre premunirsi di certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario.

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INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere generale: modalità di voto, nomina per scrutatore di sezione elettorale, duplicati di certificati elettorali, certificazione per accompagnamento in cabina rivolgersi a:

Ufficio elettorale del comune - tel. 399324

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