Referendum Popolare del 15-16 giugno 2003 IL SINDACO Vista la legge 25 maggio 1970, n.352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361,e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'art.50 della legge 25 maggio 1970, n.352; RENDE NOTO che, con decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.85 dell'11 aprile 2003, sono stati convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003 i comizi per lo svolgimento dei seguenti Referendum popolari: REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI ABROGAZIONE DELLE NORME CHE STABILISCONO LIMITI NUMERICI ED ESENZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI «Volete
voi l'abrogazione: -
dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente
alle sole parole che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro
o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo
e all'intero periodo successivo che recita: Tali disposizioni
si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro; -
dell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita:
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale; -
dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita:
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie
o creditizie; -
dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata
Disciplina dei licenziamenti individuali, che recita:
I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano
alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio
di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così
come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano
fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto
dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge; -
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata Norme
sui licenziamenti individuali, come sostituito dall'art. 2,
comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: Quando
risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è
tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre
giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità
di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennità può
essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità
per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti
anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro; - dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata Disciplina dei licenziamenti individuali, limitatamente al periodo che così recita: La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto»? * * * SERVITU' COATTIVA DI ELETTRODOTTO ABROGAZIONE Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi ale condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente"; nonchè dall'art. 1056 del codice civile: ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia"? * * * Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16,00 di sabato 14 giugno 2003 e riprenderanno alle ore 8,00 del mattino di domenica 15 giugno 2003. LA VOTAZIONE SI SVOLGERA' NEI GIORNI DI DOMENICA 15 GIUGNO 2003 E LUNEDI' 16 GIUGNO 2003:
L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
Gli elettori
dovranno recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza la cui
sede è indicata sulla tessera elettorale.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO INVITA GLI ELETTORI INTERESSATI AI REFERENDUM
POPOLARI DEL 15 GIUGNO PROSSIMO AD EVITARE, PER L'ESERCIZIO DEL PROPRIO
DIRITTO DI VOTO, LE ORE SERALI E NOTTURNE CHE POTREBBERO ARRECARE DISAGI
AGLI STESSI PER LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI PERSONE
PRESSO I SEGGI ELETTORALI.
Prima del voto basterà
presentare la tessera elettorale già utilizzata per la scorsa
votazione.
SI RIBADISCE L'OPPORTUNITA' CHE GLI ELETTORI SI RIVOLGANO IMMEDIATAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI PER OTTENERE IL DUPLICATO DELLA TESSERA O ATTESTATO EQUIPOLLENTE, QUALORA NON RINVENISSERO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE A SUO TEMPO RILASCIATA. PERTANTO, AL FINE
DI EVITARE UNA PARTICOLARE CONCENTRAZIONE DI DOMANDE PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 14, DOMENICA 15 E LUNEDI' 16, SI INVITANO
GLI ELETTORI A VOLER VERIFICARE SIN DA ORA SE ESSI SIANO IN POSSESSO
DI DETTO DOCUMENTO, AL FINE DI POTER RICHIEDERE AL PIU' PRESTO IL RILASCIO
DEL DUPLICATO. Gli elettori fisicamente
impediti (portatori di handicap, non vedenti, amputati delle mani, affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono esprimere
il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro
sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune d'Italia.
Per poter votare occorre presentarsi alla sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale con un documento di identità:
i membri del seggio,
i rappresentanti dei gruppi di candidati, i rappresentanti di lista,
gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine
pubblico, anche se iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune,
purché muniti del certificato elettorale.
Per informazioni di
carattere generale: modalità di voto, nomina per scrutatore di sezione
elettorale, duplicati di certificati elettorali, certificazione per
accompagnamento in cabina rivolgersi a: |