| La
Giunta Comunale ( Artt. 46 - 47 - 48 del T.U.E.L. )
LA GIUNTA COMUNALE La composizione della Giunta Comunale è determinata dall' art. 47 del Testo Unico. E' formata dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, e non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a sedici unità. Nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i Cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei Comuni suddetti la carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e a suo posto subentra il primo dei non eletti. La nomina dei componenti della Giunta è quindi effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta. I componenti della Giunta durano in carica per un periodo di cinque anni: infatti anche se l'art. 51 del Testo Unico stabilisce la durata quinquiennale del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale, senza riferimento alla Giunta, tuttavia si ritiene che la durata in carica della Giunta sia la stessa stabilita per gli altri organi di governo. La decadenza della Giunta è inscindibilmente legata a quella del Sindaco. A' sensi della legge 10 aprile 1991 N. 125 gli statuti comunali devono prevedere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ovvero per promuovere la presenza di componenti di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, così come stabilito dall'art. 6 comma 3 del Testo Unico. Compete al Sindaco la convocazione e la Presidenza della Giunta Comunale. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco le funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della Giunta sono di competenza del Vice Sindaco, il quale viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta stessa. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o nel caso di sospensione dalle funzioni . Se il Sindaco è cessato dalla carica il Vice Sindaco assume la reggenza della carica e delle funzioni fino all'elezione del nuovo Sindaco.
La Giunta inoltre collabora alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi della Gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi ( i dirigenti ). La Giunta propone al Consiglio il rendiconto della gestione, allegando allo stesso una propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa ha inoltre potere deliberativo in materia di variazioni di bilancio, nomine e revoca del Direttore Generale, revoca del Segretario comunale, utilizzo di entrate a specifica destinazione, proposte di riequilibrio del bilancio, rendiconto di gestione, procedure di esecuzione, anticipazione di tesoreria, aliquote di tributi e tariffe dei servizi, elenco annuale dei lavori pubblici, progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici, piani di lottizzazione, statuto e regolamenti dei tributi comunali, collaborazione istituzionale per la sicurezza e beni culturali. Tuttavia sono previsti anche dei limiti ben precisi all'attività degli assessori. L' art. 78 del Testo unico stabilisce che gli Amministratori degli Enti Locali, compresi gli assessori comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado. Lo stesso articolo stabilisce che i componenti della Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Agli assessori è vietato svolgere incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. |