Procedura di autorizzazione ai lavori su beni paesaggistici

 

Ricadendo entro il perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l’intero territorio del Comune di Pavia è vincolato ai sensi dell’art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..Tutti gli interventi che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, che sostituisce l’esame paesistico dei progetti ( valutazione paesaggistica in applicazione dei criteri e gli indirizzi dettati dalle linee guida per l’esame paesistico dei progetti DGR n. VII/11045 dell’ 8.11.2002.

Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica. L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia).

PRODEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Esistono due procedure di autorizzazione paesaggistica per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche: la procedura ordinaria (ai sensi dell' art. 146 del D. Lgs. 42/2004) e la procedura semplificata  (ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017).

La procedura semplificata è ammessa solo per alcune tipologie di interventi, considerati di “lieve entità” che riguardano 42 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, elencati nell'allegato B dello stesso  DPR 31/2017.

Gli enti preposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica sul territorio comunale

Comune di Pavia – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Per le aree interne alla Zona di Iniziativa Comunale Orientata si applicano le disposizione del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché le limitazioni e i divieti di cui all’art. 15 DGR 5983/2001.

Il Comune di Pavia esercita le competenze attribuite dalla L.R. n. 12/2005, avendo conseguito, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004, l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche e avendo istituito la locale Commissione per il paesaggio avente i requisiti dettati dalla DGR 8/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i., alla quale spetta esprimere parere obbligatorio sull’impatto paesistico dei progetti.

Il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio è dotato di strutture tecniche che permettono la valutazione paesaggistica separatamente dalla verifica edilizio-urbanistica).

Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino

Per le aree esterne alla Zona di Iniziativa Comunale Orientata si applicano le disposizione del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché le limitazioni e i divieti di cui all’art. 15 DGR 5983/2001.

Provincia di Pavia

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, all’art. 80, attribuisce alla Provincia funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni. In particolare, al comma 3, vengono definite le attività per le quali, qualora ricadano in ambito sottoposto a tutela paesistica, la Provincia dovrà rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.
In relazione alle specifiche caratteristiche del territorio comunale, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza provinciale fanno riferimento all’esecuzione di:

  • attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto di competenza regionale;
  • strade di interesse provinciale;
  • interventi di trasformazione del bosco di cui all’art. 4 del D. Lgs. 227/2001;
  • opere idrauliche realizzate dalla Provincia;
  • linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.;
  • opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
  • accertamenti di compatibilità paesaggistica, quantificazioni ed irrogazioni delle sanzioni amministrative ed emissione degli ordini di ripristino in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e art. 181 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., per gli interventi di competenza provinciale;
  • giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale e per i quali la Provincia sia l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione;
  • giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale di competenza dei comuni non inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti non idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/2005 compresi i progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64 comma 8 della L.R. 12/2005.