Quantificazione dei contributi per l'edificazione

Monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:

Con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25/03/2021 sono stati approvati i valori di monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in sostituzione della loro cessione gratuita stima dei valori di monetizzazione da corrispondere al comune, ai sensi degli articoli 46 e 90 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

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Costo di costruzione per interventi commerciali, terziario direttivo e turistico ricettivo

Con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n. 57  Pg. 31065/06  del  30/10/2006  avente  in  oggetto: "Determinazione   del  costo  di  costruzione e del relativo contributo per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico alberghiero ricettivo" (articolo 48 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12). Parziale revoca della deliberazione di Consiglio Comunale 7 marzo 1978 n.92." è stato rideterminato il costo di costruzione e relativo contributo.

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Il contributo di costruzione è corrisposto per tutti gli interventi edilizi, salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/01, ed composto da un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione. La quata di contributo di costruzione è corrisposta al comune e può essere rateizzata con le modalità e le garanzie previste dall'amministrazione comunale.

I CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE ATTUALMENTI VIGENTI, SONO STATI COSI' DETERMINATI:

  1. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
    ​Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2  del 28/01/2019, vigente dal 15/2/19 avente in oggetto: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, smaltimento rifiuti e monetizzazione delle aree ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P:R. 380/01 e dell'art. 44 commi 1 e 2, della Leggere Regionale n. 12/2005;
  2. CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE - RESIDENZIALE
    Con Determinazione Dirigenziale n. 215/60 del 13/12/2021 è stato aggiornato il contributo sul costo di costruzione per gli edifici residenziali, ai sensi dell'art. 16 comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 48 commi1 e 2 della L.R. 12/2005. Il nuovo importo di € 431,74 sarà in vigore dal 1 gennaio 2022
  3. CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE - COMMERCIALE, TERZIARIO DIRETTIVO, TURISTICO ALBERGHIERO RICETTIVO
    Con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 Pg. 31065/06 del 30/10/2006 avente in oggetto: "Determinazione del costo di costruzione e del relativo contributo per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico alberghiero ricettivo (articolo 48 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12). Parziale revoca della deliberazione di Consiglio Comunale 7 marzo 1978 n.92." è determinato il costo di costruzione e relativo contributo.
  4. CONTRIBUTO  DI COSTRUZIONE - RECUPERO ABITATIVO SOTTOTETTI
    Con l'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 26 maggio 2017 a modifica della L.r. n. 12/2005 Legge per il Governo del Territorio, per gli interventi di recupero abitativo di sottotetti, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono quantificati considerando le opere di ristrutturazione edilizia ( art. 64 comma 7 L.R. n. 12/2005 ), pertanto si applicano le seguenti tariffe:
     
  • Oneri di Urbanizzazione I e II - tariffa residenza - ridotti del 60%
  • Costo di Costruzione                         €/mq 413,65 - € 431,74 dal 01/01/2022

La Giunta Comunale con Delibera comunale n. 214 Pg. n. 20651/2005 del 15/07/2005 ha stabilito le modalita' e le garanzie per la riscossione del contributo di costruzione.

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Dal 1 gennaio 2021 è stato aggiornato il contributo sul costo di costruzione per gli edifici residenziali, ai sensi dell'art. 16 comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 48 commi1 e 2 della L.R. 12/2005.

Il nuovo importo di € 487,62/mq sarà in vigore dal 1 gennaio 2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 268/60 del 14/12/2023 è stato aggiornato il contributo sul costo di costruzione per gli edifici residenziali, ai sensi dell'art. 16 comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 48 commi1 e 2 della L.R. 12/2005." Il nuovo importo di € 490,43/mq sarà in vigore dal 1 gennaio 2024."

 

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Maggiorazione del contributo di costruzione di cui alla legge regionale n.12/2005 e s.m.i., art 43, a favore di Regione Lombardia

In applicazione all’art. 43 comma 2 bis della l.r. n.12/05 e s.m.i. , gli interventi che sottraggono superfici agricole, vengono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinato nella percentuale del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e per l’incremento della naturalità.

Con successivi atti della Giunta regionale (deliberazioni n. 8757 del 22/12/08 e n.11297 del 10/2/10) sono state definite linee guida per la maggiorazione del contributo ed è stato istituito un fondo regionale che verrà alimentato tramite le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che vengono a sottrarre superfici agricole nello stato di fatto.

Tale fondo, denominato Fondo aree verdi, viene alimentato da:

  • a. risorse regionali;
  • b. proventi derivanti dalle maggiorazioni dei contributi di costruzione richiesti dai Comuni a seguito della attuazione di interventi in aree ricadenti in:
    • accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
    • comuni capoluogo di provincia;
    • parchi regionali e nazionali;
  • c. proventi derivanti dalle maggiorazioni che i Comuni non capoluogo di Provincia decidano di destinare al fondo.

Gli adempimenti comunali consistono in:

  • individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione sulla base delle determinazione del decreto dirigenziale n. 269 del 18/3/09;
  • individuazione dell’entità della maggiorazione del contributo di costruzione tramite delibera consiliare;
  • riscossione dei proventi derivanti dalle maggiorazioni;
  • versamento dei proventi al fondo regionale per i casi previsti o finanziamento a livello comunale di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità come previsti in norma;
  • trasmissione a Regione Lombardia delle informazioni necessarie al monitoraggio previsto dalla Giunta per la valutazione del perseguimento delle finalità della norma.

Per facilitare ed assistere le Amministrazione comunali in ordine ai propri adempimenti, la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ha approvato con Decreto del Direttore Generale n.11517 del 15/11/2010 le “Disposizioni tecniche per il monitoraggio del fondo aree verdi di cui al punto 4 dell’allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e note esplicative delle linee guida approvate con dd.g.r. 8757/2008 e 11297/2010” (pubbl. B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22/11/2010).
La destinazione delle risorse generate è strettamente connessa alle finalità della norma che consistono nel sostenere la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema ruralepaesistico- ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate.

In particolare i fondi potranno essere destinati:

  • alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica;
  • alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità nei parchi locali di interesse sovraccomunale;
  • alla valorizzazione del patrimonio forestale;
  • a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione al recupero di aree degradate.

L’accesso agli interventi finanziari previsti dal fondo aree verdi avverrà secondo procedura a sportello o a bando con la specifica che le risorse versate dai Comuni al fondo potranno essere erogate, fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente ai soggetti beneficiari ai quali e’ imputabile la provenienza delle risorse stesse con eventuali forme di premialità.

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Data ultima modifica: 03/01/2024