Stato Civile

Assicura la corretta e tempestiva applicazione della normativa in materia di anagrafe, stato civile, leva militare e elettorale, gestione dei servizi cimiteriali.

"La nascita ha numerose conseguenze nella morale e nel diritto. In diritto, la nascita indica il punto d’inizio dell’esistenza di una persona e quindi l’istante a partire dal quale gli spettano dei diritti, primo fra tutti il diritto alla vita".

In allegato istruzioni e modulistica.

Link correlati

Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale. Esso, in particolare, instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello status di persona coniugata. Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono.

Informativa e modulistica in allegato

Link correlati

Documenti correlati

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In allegato sono illustrate le modalità per richiedere i certificati rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile.

Link correlati

La legge n° 162/2014 entrata in vigore il 11/12/2014 ha introdotto delle nuove procedure semplificate per le richieste di separazione e divorzio.

Link correlati

Con l’entrata in vigore della L. n. 76/2016 in data 05/06/2016, e’ possibile procedere alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione di richiesta di unione civile debitamente  compilata e firmata. (modulo in allegato)

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una  Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile: la legge consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile ma non comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato nè verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero

La legge infine stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non    è    possibile   ripetere    il procedimento   di    costituzione    dell’Unione   Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro, le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

Riferimenti normativi:

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Link correlati

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento).

Tra le alternative disponibili vi è anche quella che le DAT – redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 della legge 219/2017). In attesa di eventuali disposizioni ministeriali che ci si auspica arrivino quanto prima, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:

  • Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
  • La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
  • Le D.A.T. saranno annotate in apposito registro e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile;
  • Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
  • Le DAT, in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta.

Link correlati

Documenti correlati

Al fine di ottimizzare e razionalizzare le procedure, a partire da venerdì 1° ottobre 2021 le ricerche dei certificati di nascita, matrimonio e morte richiesti dai discendenti di cittadini italiani ora residenti all’estero possono essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE alla seguente mail: statocivile@comune.pv.it

Ogni altra richiesta pervenuta ad una casella Email diversa non sarà presa in considerazione.

Data ultima modifica: 28/09/2021

Servizio di riferimento

Demografici e Decentramento

Palazzo Mezzabarba
P.zza Municipio, 2
statocivile@comune.pv.it
Tel: 0382 3991

Responsabile del servizio:
Mario Campari
mcampari@comune.pv.it
Tel: 0382 399471