Ipotesi in cui è ammesso
Le imprese possono ricorrere al lavoro temporaneo quando ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro o allorquando vi sia la necessità di manodopera da utilizzare temporaneamente in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali o, infine, per sostituire lavoratori assenti .
Ipotesi in cui è vietato
È invece espressamente vietata
la fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
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Qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro
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Sostituzioni di lavoratori in sciopero
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Assegnazione ad unità produttive nelle quali si sia proceduto nei dodici mesi procedenti a licenziamenti collettivi , oppure delle quali sia in atto l'intervento della cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura di manodopera
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Imprese che non dimostrino di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art.4 del decreto legislativo n° 626/94
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Lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi
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Comunque nell'ambito di una stessa impresa, i lavoratori temporanei non possono superare una data percentuale rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato; tale percentuale è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro .