Comune di Pavia

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Commercio in sede fissa - Disciplina degli orari
Disposizioni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura
Cartello orari

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese, e dei lavoratori dipendenti del comparto, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28.

Gli esercizi di vicinato (entro i 250 mq) e le medie e grandi strutture di vendita (oltre i 250 mq) localizzate nel centro storico possono restare aperti al pubblico tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 7 (sette) alle 22 (ventidue). Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando il limite di 13 (tredici) ore giornaliere.

Le medie e grandi strutture di vendita (oltre i 250 mq) localizzate fuori dal centro storico possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 7 (sette) alle 22 (ventidue). Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando il limite di 13 (tredici) ore giornaliere. L'ordinanza sindacale n. 27173 del 14 dicembre 2010 consente a tali strutture l'apertura domenicale nelle giornate del 6 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 7 novembre, 5, 8, 12 e 19 dicembre.

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa;

Per tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa è obbligatoria la chiusura nei giorni 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre (pomeriggio), 26 dicembre.

La vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive è vietata, fatta eccezione per le giornate del 31 ottobre, 8 e 9 dicembre.

Tali norme non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

  • rivendite di generi di monopolio;
  • rivendite di giornali, riviste e periodici;
  • gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
  • esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
  • esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

L'esercente, senza esclusione di alcuna tipologia di attività, è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

Per le violazioni della disciplina degli orari sono previste sanzioni di cui all'art. 104 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6.

 
 
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