COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER L’ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI SUI SEDIMI STRADALI COMUNALI E SU OPERE PUBBLICHE URBANIZZATIVE DI  PROPRIETA' COMUNALE O DI USO PUBBLICO

TESTO DEFINITIVO EMENDATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2002 ED APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 40

INDICE 

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Applicazione
Art. 2 - Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione

CAPO II - NORME TECNICHE

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale
Art. 4 – Disposizioni tecniche per le manomissioni
Art. 5 – Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi
Art. 6 – Disposizioni tecniche per l'esecuzione dei ripristini definitivi
Art. 7 – Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

CAPO III - RESPONSABILITA'

Art. 8 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte  del Comune. - Responsabilità
Art. 9 – Regolare esecuzione

CAPO IV - INDENNIZZI

Art. 10. – Tipologie delle pavimentazioni.
Art. 11 – Indennizzi.
Art. 12 – Contabilizzazione e decontazione.

CAPO V - VERIFICHE E SANZIONI

Art. 13 – Azione di verifica.
Art. 14 – Sanzioni e Penali

CAPO VI - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 15 – Norme particolari per le manomissioni e il ripristino.
Art. 16 – Applicazione e regime transitorio.
Art. 17

 

 

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di soggetti erogatori di pubblici servizi ovvero da parte di privati sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi del Comune nonché su aree comunali pubbliche o di uso pubblico.

Art. 2 - Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione.

  • a)      Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare all’Ufficio Traffico del Comune i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.
    Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.
    Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.
    Gli interventi ritenuti di notevole rilevanza dall'Ufficio Traffico saranno discussi  in apposita Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant’altro si renda necessario.

  • b)      Gli utenti del sottosuolo prima dell’inizio di qualunque attività (fatta eccezione per gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive condizioni di pericolo) dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi necessari per l’esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento della tassa di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all’esecuzione dei lavori e di ripristino.
    Per la realizzazione di nuovi impianti di rete e per l’estensione degli stessi, competente alla ricezione della domanda unica e al rilascio dell’atto unico di assenso è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), istituito ai sensi del D.lvo. 31/03/1998 n. 112 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 20/10/1998 n.447.
    Il SUAP coordinerà i rapporti interni tra gli Uffici competenti al rilascio di atti istruttori e/o pareri interni al procedimento unico, ponendosi in relazione diretta ad esclusiva con i soggetti richiedenti.
    Esulano dalle competenze del SUAP le opere pubbliche, che vengono disciplinate dalla vigente normativa in materia, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti e le verifiche che sono di diretta competenza dell’Ufficio Tecnico del Traffico.
    La richiesta dovrà contenere:
    • la corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato e/o le buche oggetto dell’intervento;
    •   il progetto opportunamente quotato, riportante la dislocazione schematica dei nuovi servizi previsti nel sottosuolo, comprendente i calibri e le quote, su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Pavia in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico da concordarsi, da inviare all'Ufficio competente per l'aggiornamento della banca dati cartografica del Comune.
    La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del concessionario, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti.
    In particolare l’Ufficio Traffico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell’intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino provvisorio e definitivo.
    In particolare l’Ufficio Traffico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell’intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino provvisorio e definitivo.

    Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere preventivamente informate le interessate società che espletano tale servizio.
    Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario, oltre ad ottemperare a quanto detto in precedenza, dovrà prendere preventivi accordi con l’ ente gestore del servizio verde pubblico e con il competente Settore comunale incaricato del servizio manutenzione strade.  Le prescrizioni impartite saranno recepite nel provvedimento autorizzativo.
    Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata a seguito di apposita istanza avanzata all'Ufficio Traffico, che informerà il Settore Lavori Pubblici e il Corpo di Polizia Municipale, e con loro coordinerà le attività al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

    Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l’autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. In tal caso, l'indennizzo di cui all’art. 11 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati nei dodici mesi precedenti l’intervento richiesto e del 50% per sedimi sistemati da dodici a ventiquattro mesi prima dell’intervento richiesto, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.). A garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il Concessionario dovrà depositare, in uno alla richiesta, apposita fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo sarà determinato dall’Ufficio competente in materia di rilascio dell’autorizzazione. Detta fidejussione sarà svincolata dalla sua validità sei mesi dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.

  • c)      Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Traffico regolare domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, completa di tutti i dati previsti. In particolare dovrà essere indicata la data di inizio dei lavori, coincidente con quella fornita nel programma annuale di intervento di cui alla lettera a), nonché la data prevista di fine degli stessi lavori, riferita anche al ripristino stradale.
    Per i soli guasti che assumono carattere di emergenza in relazione ai pericoli per la pubblica incolumità che da essi potrebbero derivare, è consentita l'esecuzione dei lavori in assenza di provvedimento autorizzativo. In tal caso, il soggetto operante dovrà comunque informare l'Ufficio Traffico a mezzo fax con ogni immediatezza e, comunque, nel corso degli stessi interventi (il contenuto di tale avviso dovrà necessariamente specificare i motivi che hanno indotto a considerare l'intervento indifferibile per), al fine di consentire allo stesso Ufficio di quantificare l’importo dovuto a titolo di tassa o canone per l’occupazione degli spazi e delle aree  pubbliche .
    A tutela del Concessionario, qualora il suolo pubblico presenti degli ammaloramenti, egli dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

  • d)      Prima di iniziare i lavori il soggetto autorizzato ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo, e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In caso di attraversamenti di linee ferroviarie, piste ciclabili o ciclopedonali dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato titolare delle infrastrutture o delle opere.

  • e)      Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale ma comunque soggetta ad uso pubblico, il Concessionario dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione costituirà parte integrante della richiesta di cui alla precedente lettera b).

  • f)       Il ripristino definitivo dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

  • g)      Poiché le fondazioni delle opere e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente a causa della posa in opera dei servizi, a titolo di indennizzo o di ristoro gli operatori del sottosuolo dovranno corrispondere all'Amministrazione una somma quantificata in base alle tabelle di cui al successivo capo 4, secondo le modalità previste dallo stesso capo.

  • h)   Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile (massimo 180 giorni dalla data della richiesta), a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati (canalizzazioni, camerette interrate, armadi e quant'altro richiesto) qualora ciò sia ritenuto necessario per l’impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.
    Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi

  • i)        Il Comune o il Gestore dei servizi, per esigenze di carattere generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico, sentito il gestore del servizio, possono richiedere al Concessionario di inserire negli scavi da egli stesso effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici servizi.

Il Concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo, il Comune si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

CAPO II

NORME TECNICHE

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale

  • a)      I lavori dovranno iniziare e concludersi entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento autorizzativo; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale, e comunque andranno rispettate le prescrizioni impartite dall'Ufficio Traffico, nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti per conto del Concessionario da imprese appaltatrici, il Concessionario stesso comunicherà all’Ufficio Traffico il nominativo dell’impresa esecutrice. Tanto, ovviamente restando ferme le dirette responsabilità dello stesso Concessionario, quale unico titolare del provvedimento autorizzativo, sia in merito alla corretta esecuzione dei lavori che all’applicazione di quanto stabilito dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, la segnaletica stradale prescritta dall'Ufficio Traffico al fine di rendere sicura la circolazione stradale.

  • b)      I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all’ultimazione del ripristino. Tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell’impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle norme di legge vigenti anche in materia di circolazione stradale. Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.

  • c)      I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nel provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 2, lett. c).
    Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo il Concessionario dovrà corrispondere al Comune le penali indicate al successivo art. 14, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada ovvero da modificazioni di legge che interverranno in futuro.

  • d)      L’occupazione del sottosuolo è consentita sempre in forma precaria ed assoggettata al pagamento della Tassa o canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche (TOSAP), nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento  Comunale.

  • e)      Per motivi connessi alla viabilità, le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti  di lunghezza concordata di volta in volta con i tecnici  dell’Ufficio Traffico.

  • f)       Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo.
    A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. ed Ufficio Traffico al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
    Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari. In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo art. 14.

  • g)      Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso   il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

  • h) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie o corsi con traffico veicolare molto   intenso), l’Amministrazione può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento secondo le esigenze.
    Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi

Art. 4 – Disposizioni tecniche per le manomissioni.

La manomissione e l’esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

  • a)      Per l’esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l’utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l’uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati,   il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l’onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.

  • b)      Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

  • c)      Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.
    Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati   dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.
    Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l’esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Comunale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.
    In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre - masselli) nella loro originaria posizione.
    Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
    Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura, di tipologia e pigmentazioni similari a quelle demolite, rispettando il disegno originario, ovvero forniti dal Comune -se disponibili presso il Magazzino Comunale- che provvederà ad addebitare il relativo costo.

  • d)      Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dall'Ufficio di riferimento, sentito il responsabile del servizio verde pubblico dell’ente gestore.

  • e)      Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune situazioni particolari in deroga (scavo no – dig).

  • f)       La quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite   dal Comune.

  • g)      Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l’opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie no - dig: es. spingitubo, microtunneling,  ecc.).

  • h)      Salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall’estradosso del manufatto.
    In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell’esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Art. 5 – Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi.

La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

  • a)      Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate  dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale “naturale” prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati  dal Comune.
    Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.
    Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica, a cura e spese del Concessionario.
    E in facoltà del Comune richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l’impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune stesso .

    Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale  di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
    Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
    Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite   prima dell’esecuzione dei lavori.
    Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

  • b)      Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatura degli scavi venga completata mediante l’immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
    Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all’esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all’articolo 6.

  • c)      Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni il cui numero e specie dovrà essere concordato con gli uffici comunali competenti affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

  • d)      Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell’ente gestore del servizio idrico integrato (fognature-acquedotto); il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d’arte.
    In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
    Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l’amministrazione dello stabile.
    Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d’acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d’acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

Art. 6 – Disposizioni generali per l’esecuzione dei ripristini definitivi.

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall’Ufficio Tecnico e dovranno compiersi  entro i termini di scadenza previsti. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti  leggi sui LL.PP.

Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri saranno eseguiti dall’ente gestore del servizio soste, che addebiterà al richiedente gli oneri conseguenti. Oltre alle particolari indicazioni riportate sull’assenso amministrativo, dovranno essere integralmente rispettate le seguenti indicazioni:

  • a)      Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di  pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l’effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose,  devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

    LR =(PS+LS )x 1,20

    dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.
    L’utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie) salvo diversa prescrizione non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

  • b)      Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita secondo i criteri sopra descritti  e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:

    1. qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnicamente che geometricamente, deve essere indicata sull’atto che autorizza la manomissione;

    2. nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale “legato” esso dovrà essere integralmente ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore sarà dedotto da P.S. (profondità media dello scavo);

    3. nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di   dimensioni complessive superiori a 250 mq il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibro finitrice di adeguate dimensioni.

    4. nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di  una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino  verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa.

    5. ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder, tappeto di usura.

    6. qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15.

    7. nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di       fondazione potrà essere richiesto dai tecnici   del Comune alle Società l’utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l’esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l’utilizzo di adeguati geotessili.

  • c)      Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l’avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune che addebiterà il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.
    Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri.
    La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini,ecc.
    Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a ml.1,80 dovrà essere ripristinato l’intero manto bituminoso.

Art. 7 – Prescrizioni tecniche particolari circa l’esecuzione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d’arte.
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le “Norme e Prescrizioni Tecniche”  inserite nel capitolato speciale per gli appalti del Settore Lavori Pubblici; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell’elenco prezzi in vigore nel capitolato d’appalto per la ordinaria manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell’esecuzione del ripristino.
Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 6.
Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).
Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati   del Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.
La rimozione degli elementi lapidei o cls. di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.
Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte   del Comune.

CAPO III

RESPONSABILITA’

Art. 8 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte  del Comune. - Responsabilità

L’inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, il Concessionario che ha effettuato l’intervento.

Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all’utente e rimarranno fino alla riconsegna al Comune a cadenza bimensile dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all’art. 9.

Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.

Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (494/96) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell’opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell’opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò   il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 9 – Regolare esecuzione

I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario. La loro regolare esecuzione dovrà essere certificata da un tecnico, con l'assistenza di un tecnico comunale, prima della consegna dei sedimi  al Comune.

La certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.

Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al Concessionario verifiche tecniche nei particolari casi che riterrà opportuni.

Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni dei servizi dell’area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e delle eventuali rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, comprendente i calibri e le quote, redatto in scala 1:2000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Pavia in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico secondo la richiesta avanzata dall’Ufficio Comunale competente, onde poter aggiornare la banca dati.

CAPO IV

INDENNIZZI

Art. 10. – Tipologie delle pavimentazioni.

Il Comune, a compenso del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività, a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, richiederà una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione manomessa.
Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:

  1. Pavimentazione stradale bituminosa
  2. Pavimentazione stradale in granito (masselli, cubetti, binderi)
  3. Pavimentazione stradale in porfido (pianelle, cubetti, smolleri, binderi)
  4. Pavimentazione stradale in acciottolato
  5. Pavimentazione in autobloccanti
  6. Pavimentazione di marciapiedi-banchine bituminose
  7. Pavimentazione di marciapiedi in pietra
  8.   Altro (ghiaia, cemento, ecc.)

Art. 11 – Indennizzi.

In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabilite le seguenti misure degli indennizzi:

            Pavimentazione            tipo 1    € /m2  11,00

                     “”                       tipo 2    € /m2  25,00

                     “”                       tipo 3    € /m2  15,00

                     “”                       tipo 4    € /m2  15,00

                     “”                        tipo 5    € /m2    9,00

                     “”                        tipo 6    € /m2    5,00

                     “”                        tipo 7    € /m2  17,00

                     “”                        tipo 8    € /m2    5,00

Per le zone comprese nel centro storico si applicherà una maggiorazione del 10%

Per le zone del centro storico interessate dalla rimozione di sottoservizi dismessi si applicherà una riduzione del 20% sulla tariffa base.

Per tutte  le altre zone interessate dalla rimozione di sottoservizi dismessi si applicherà una riduzione del 10% sulla tariffa base.

Detti indennizzi  verranno aggiornati con scadenza biennale mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 12 – Contabilizzazione e decontazione.

Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata con gli indennizzi di cui all’art. 11, la misura della superficie del ripristino verrà misurata dai tecnici comunali in contraddittorio con i tecnici dei Concessionari.

Sarà in seguito redatto un deconto a periodicità trimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria   del Comune.

Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo art. 14.

 

CAPO V

VERIFICHE E SANZIONI

Art. 13 – Azione di verifica.

Il Comune attraverso personale all’uopo incaricato verificherà l’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L’azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte   del Comune. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti,   il Comune potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l’addebito delle relative spese.

Art. 14 – Sanzioni e Penali

Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge e di competenza degli Enti preposti, l’inosservanza di quanto previsto dall’Art. 3.a), relativamente all’affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penale di € 1.600,00 ed alla sospensione immediata dei lavori .

La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all’art. 3a), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s’intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull’importo dei lavori.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l’esecuzione dei lavori darà luogo ad una penale variabile da € 500, 00 a 2500,00  in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o dell’Ufficio Traffico.

La penalità sarà addebitata al concessionario con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l’applicazione di una penalità pari al

5% dell’importo del deconto tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 80,00 giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi, norme o regolamenti.


CAPO VI

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 15 – Norme particolari per le manomissioni e il ripristino.

Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.

Il ripristino del suolo pubblico manomesso verrà eseguito direttamente dal Comune con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi  vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa il Comune.

Oltre all’importo del ripristino  come sopra ottenuto, verranno applicati gli indennizzi di cui al Capo IV.

L’importo complessivo dei lavori e degli indennizzi sarà direttamente pagato al Comune dal richiedente, tramite la Tesoreria del Comune.

Art. 16 – Applicazione e regime transitorio.

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo alla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le richieste di manomissioni che perverranno al protocollo generale del Comune dopo la data della sua entrata in vigore.

Art. 17

Ai contratti d’appalto stipulati dal Comune o dagli enti collegati deve essere allegato il presente regolamento, che deve essere sottoscritto dall’appaltatore con assunzione di impegno a rispettarlo.

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