Amministrazione, EMERGENZA COVID 19, Commercio e attività produttive, Polizia Locale e Protezione Civile
31 luglio 2020

Mercati comunali - Svolgimento sperimentale fino al 30 settembre 2020

 

In relazione alla riapertura dei mercati comunali nei giorni feriali, si dispone quanto segue:

  1. . di consentire in via sperimentale dal giorno 01/08/2020 fino a tutto il 30/09/2020 lo svolgimento dei mercati di "Piazza Petrarca" nella storica sede di Piazza Petrarca, con riferimento a tutti gli operatori, sia alimentari, sia non alimentari, in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00, prevedendo una possibile riduzione, da verificare al momento dell'allestimento del mercato, della superficie destinata all'esposizione delle merci/attrezzature, anche in relazione all'effettiva presenza di tutti gli operatori mercatali, per garantire il corretto distanziamento di un metro tra i posteggi e un aumento di almeno un metro della larghezza della corsia centrale dedicata agli utenti tra le due file di posteggi insistenti sulla piazza;
     
  2. di determinare che i pubblici esercizi che si affacciano sull'area de qua come storicamente individuata potranno posizionare sull'area pubblica tavolini e sedie a partire dalle ore 15:00 alle ore 02:00, allo scopo di evitare la sovrapposizione di spazi occupati, nonché interferenze tali da non garantire un adeguato distanziamento sociale;
     
  3. di consentire lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Torino" nella giornata del sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
     
  4. . di consentire lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano" nella giornata del martedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
     
  5. di prevedere che su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita di abbigliamento e calzature usate siano state preventivamente sanificate;
     
  6. di prevedere che l'eventuale mancato utilizzo del posteggio da parte dell'operatore commerciale assegnatario di Piazza Petrarca, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria COVID-19, non configuri assenza ingiustificata ai fini del calcolo previsto all'art.4, comma b, della L.R. 6/10 s.m.i.;
     
  7. di prevedere le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
    • a) distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
    • b) ampliamento un aumento di almeno un metro della larghezza della corsia centrale dedicata agli utenti tra le due file di posteggi insistenti su Piazza Petrarca;
    • c) informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
    • d) verifica, mediante adeguati controlli, dell'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
    • e) stazionamento dei clienti in attesa in un'area di rispetto, fatto salvo il distanziamento personale di un metro, atteso che questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
    • f) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti.
       
  8. di prevedere le seguenti prescrizioni a carico del titolare del posteggio:
    • a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
    • b) obbligo dell'uso di mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un igienizzazione frequente delle mani;
    • c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzati prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
    • d) distanziamento interpersonale di almeno un metro;
    • e) distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
    • f) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, ovvero l'utilizzo obbligatorio di guanti monouso;
    • g) in caso di vendita di abbigliamento e calzature usati è obbligatoria la pulizia e la disinfezione della merce;
       
  9. di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30 settembre 2020.

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