
E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, tenerli in isolamento e privarli dei necessari contatti sociali, ed è inoltre vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti alle caratteristiche della specie.
E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani e relativi incroci di cui all'elenco sottostante allegato alla Ordinanza del Ministero della salute del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani" Chiunque violi questo divieto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività :
Chiunque pone in essere maltrattamenti e comportamenti lesivi nei confronti degli animali e la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la propria natura, producendo gravi sofferenze, contravviene all'art 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Euro 1000,00 a 10000,00.