COMUNE di PAVIA

STATUTO

 
scarica il documento in formato pdf

INDICE:

TITOLO I - IL COMUNE E I CITTADINI

·        Art. 1 Autonomia

·        Art. 2 Ruolo del Comune

·        Art. 3 Principi di azione

·        Art. 4 Iniziative di pace, solidarietà e cooperazione

·        Art. 5 Obiettivi del Comune

·        Art. 6 Collaborazione con istituzioni e associazioni cittadine

·        Art. 7 Sede, stemma, gonfalone e sigillo

 


TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

·        Art. 8 Organi del Comune

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

·        Art. 9 Ruolo del Consiglio comunale

·        Art. 10 Compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

·        Art. 11 Definizione del programma di governo

·        Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri

·        Art. 13 Presidenza del Consiglio comunale

·        Art. 14 Commissioni consiliari

·        Art. 15 Funzionamento del Consiglio comunale

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

·        Art. 16 Composizione della Giunta Comunale

·        Art. 17 Modalità di elezione del Sindaco e della Giunta

·        Art. 18 Mozione di sfiducia

·        Art. 19 Dimissioni, revoca e decadenza di singoli assessori

·        Art. 20 Sostituzione di componenti la Giunta

·        Art. 21 Funzionamento della Giunta Comunale

·        Art. 22 Competenze della Giunta

CAPO III - IL SINDACO

·        Art. 23 Competenze del Sindaco

·        Art. 24 Vice Sindaco

·        Art. 25 Competenze degli Assessori

·        Art. 26 Ruolo di rappresentanza del Sindaco

CAPO IV - GLI ORGANISMI CIRCOSCRIZIONALI

·        Art. 27 Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni

·        Art. 28 I Consigli Circoscrizionali

·        Art. 29 Diritti dei Consiglieri Circoscrizionali

·        Art. 30 Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

·        Art. 31 Compiti propositivi e consultivi

·        Art. 32 Compiti di partecipazione e di controllo

·        Art. 33 Competenze gestionali e deliberative dei Consigli circoscrizionali

·        Art. 34 Controlli sulle deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali

·        Art. 35 Decentramento di uffici comunali

·        Art. 36 Strutture e personale per l'esercizio delle attività circoscrizionali

·        Art. 37 Finanza circoscrizionale

CAPO V - SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI

·        Art. 38 Competenze del Segretario generale

·        Art. 39 Competenze del Vice Segretario generale

·        Art. 40 Competenze dei dirigenti

CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO

·        Art. 41 Difensore Civico: elezione, requisiti, durata dell'incarico, decadenza

·        Art. 42 Attribuzioni del Difensore Civico e modalità di esercizio dei suoi poteri

·        Art. 43 Servizi e personale a disposizione del Difensore Civico

·        Art. 44 Trattamento economico del Difensore Civico

·        Art. 44bis Disposizione di prima nomina del Difensore Civico (Norma Transitoria)

CAPO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

·        Art. 45 Elezione, requisiti, durata dell'incarico, revoca

 


TITOLO III - LE FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

·        Art. 46 Autonomia e valorizzazione delle libere forme associative e loro collaborazione con il Comune

·        Art. 47 Registrazione delle associazioni

·        Art. 48 Accesso delle associazioni registrate a strutture e servizi comunali

·        Art. 49 Osservazioni delle associazioni registrate

CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

·        Art. 50 Consulte

·        Art. 51 Partecipazione degli utenti

CAPO III - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

·        Art. 52 Istanze e loro svolgimento

·        Art. 53 Petizioni e loro svolgimento

·        Art. 54 Proposte e loro svolgimento

CAPO IV - CONSULTAZIONI E REFERENDUM

·        Art. 55 Consultazioni della popolazione

·        Art. 56 Indagini d'opinione diffuse

·        Art. 57 Referendum consultivo: iniziativa ed oggetto

·        Art. 58 Referendum consultivo: procedimento, Regolamento

·        Art. 59 Svolgimento del referendum consultivo

·        Art. 59bis Referendum costitutivi ed abrogativi

 


TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - GENERALITA'

·        Art. 60 Principi informatori dell'organizzazione e regolamenti

CAPO II - ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

·        Art. 61 Rapporti tra strutture organizzative

·        Art. 62 Budget delle aree funzionali e riscontri gestionali

·        Art. 63 Poteri organizzatori del Segretario generale

·        Art. 64 Attribuzioni organizzative dei dirigenti

CAPO III - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

·        Art. 65 Partecipazione del Comune alla contrattazione decentrata

·        Art. 66 Rapporti tra organi politici e strutture operative

·        Art. 67 Incarichi di direzione di aree funzionali

·        Art. 68 Contratti a termine di diritto pubblico o privato

·        Art. 69 Contratti di prestazione d'opera

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

·        Art. 70 Organizzazione dei servizi pubblici comunali

·        Art. 71 Gestione in economia

·        Art. 72 Concessione a terzi

·        Art. 73 Aziende comunali

·        Art. 74 Statuto dell'Azienda speciale

·        Art. 75 Rapporti finanziari

·        Art. 76 Aziende consortili

·        Art. 77 Società di diritto comune

·        Art. 78 Disposizioni da inserire negli statuti delle società di diritto comune

·        Art. 79 Istituzioni Comunali

·        Art. 80 Disciplina delle Istituzioni Comunali

CAPO V - RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE

·        Art. 81 Tipologie dei rapporti e poteri del Comune

·        Art. 82 Indirizzi alle aziende speciali, alle istituzioni ed agli enti dipendenti o controllati

·        Art. 83 Indirizzi alle Società

·        Art. 84 Direttive agli amministratori

·        Art. 85 Competenze per le nomine

·        Art. 86 Procedura di nomina

·        Art. 87 Revoche di amministratori

·        Art. 88 Consultazioni e rapporti periodici

 


TITOLO V - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

·        Art. 89 Criteri generali

·        Art. 90 Convenzioni per i servizi

·        Art. 91 Convenzioni per l'utilizzazione di uffici di altri enti pubblici

·        Art. 92 Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte della Provincia o di altri Comuni

·        Art. 93 Consorzi

·        Art. 94 Rapporti finanziari con il Consorzio

·        Art. 95 Rappresentanza del Comune nel Consorzio

·        Art. 96 Accordi di programma

·        Art. 97 Conferenze di servizi

 


TITOLO VI - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

·        Art. 98 Salvezza di discipline speciali

·        Art. 99 Disposizione sull'iniziativa di parte

·        Art. 100 Formazione dei fascicoli

·        Art. 101 Documentazione

·        Art. 102 Ordine di trattazione delle pratiche

·        Art. 103 Responsabile del procedimento

·        Art. 104 Partecipazione al procedimento e accesso degli interessati ai documenti

·        Art. 105 Pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile

·        Art. 106 Conclusione del procedimento

·        Art. 107 Forma dei provvedimenti

·        Art. 108 Pubblicità e comunicazione

·        Art. 109 Il silenzio

·        Art. 110 Accordi amministrativi

 


TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

·        Art. 111 Esercizio del diritto di accesso

·        Art. 112 Limitazioni al diritto di accesso

·        Art. 113 Accesso alle informazioni generali

 


TITOLO VIII - ISTITUTI DI TRASPARENZA

·        Art. 114 Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

·        Art. 115 Rapporto al Consiglio

 


TITOLO IX - LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

·        Art. 116 Il piano di sviluppo socioeconomico

·        Art. 117 Piani territoriali

·        Art. 118 I piani di settore ed i progetti

·        Art. 119 Formazione degli atti programmatici

·        Art. 120 Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

 


TITOLO X - BILANCI E CONTABILITA'

·        Art. 121 Regolamento di contabilità

CAPO I - LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

·        Art. 122 Il patrimonio del Comune

·        Art. 123 Entrate ed uscite del Comune

·        Art. 124 Bilancio poliennale e coordinamento con la programmazione

·        Art. 125 Bilancio preventivo annuale

·        Art. 126 Situazioni contabili infrannuali e documenti extracontabili di verifica

·        Art. 127 Rendiconto generale annuale e riscontro

·        Art. 128 Metodiche della tenuta dei conti

·        Art. 129 Vincolo di copertura delle spese

CAPO II - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

·        Art. 130 Revisione economico-finanziaria

·        Art. 131 Collaborazione del Collegio dei Revisori con il Consiglio e con la Giunta

·        Art. 132 Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni

CAPO III - CONTRATTI E CONVENZIONI

·        Art. 133 Principi in materia di contratti

·        Art. 134 Principi in materia di convenzioni

·        Art. 135 Convenzioni di Tesoreria

 


TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

·        Art. 136 Efficacia dello Statuto

·        Art. 137 Modifiche statutarie

·        Art. 138 Disposizione transitoria


TITOLO I

IL COMUNE E I CITTADINI

Art. 1
Autonomia

1.      Lo Statuto nell'ambito dei principi della legge regola la vita politica ed amministrativa del Comune di Pavia.

Art. 2
Ruolo del Comune

1.      Il Comune è l'ente di autogoverno della comunità locale, dotato di autonomia politica e amministrativa. Informa la propria attività ed organizzazione agli interessi della comunità medesima ed ai diritti dei cittadini.

Art. 3
Principi di azione

1.      Il Comune garantisce l'eguaglianza effettiva dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti; promuove lo sviluppo della democrazia civica in coerenza con la storia, la cultura e la tradizione della città.

1.bis          Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. [1]

2.      Il Comune promuove la parità tra uomini e donne.

3.      Il Comune promuove il benessere dei cittadini secondo i principi di solidarietà ed equità nonché il coordinamento, secondo modalità da disciplinarsi con regolamento, degli interventi sociosanitari a favore delle persone in condizioni di handicap o disagio fisico e/o sociale svolti da soggetti pubblici con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune.

4.      Il Comune determina la propria azione in base al principio di separazione fra decisione politica ed attuazione amministrativa ed alla distinzione delle responsabilità fra amministratori ed apparato burocratico.

Art. 4
Iniziative di pace, solidarietà e cooperazione

1.      Il Comune si riconosce nel processo di unità di integrazione europea per la realizzazione di una grande comunità di popoli accomunati da antiche matrici culturali e dalla fede in grandi valori di civiltà.

2.      Il Comune identifica nella libertà, nella democrazia, nella pace e nella solidarietà i beni supremi di ogni comunità e nazione in quanto costituenti il presupposto per la civile convivenza tra le persone e l'effettivo riconoscimento dei diritti umani e civili.

3.      Il Comune promuove pertanto le opportune iniziative per instaurare rapporti con altre comunità dirette alla comprensione delle rispettive culture, alla cooperazione, allo scambio di esperienze nella realizzazione dei diritti dei cittadini e nei settori dell'educazione e dell'informazione.

Art. 5
Obiettivi del Comune

1.      Il Comune individua quali obiettivi primari della propria azione politica e amministrativa:

a)      la tutela della identità e della tradizione della città, dei suoi beni ambientali e culturali;

a.1) lo sviluppo della propria autonomia, quale organo di autogoverno nell'ambito e con forme normative statali e regionali anche mediante la promozione di iniziative idonee alla trasformazione nel senso federalista dello stato; .

b)       il conseguimento, da parte di tutti, di pieni ed effettivi diritti di cittadinanza, attivando e favorendo opportune iniziative nei confronti dei soggetti più deboli della comunità, in particolare dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap;

c)      la promozione di un equilibrato sviluppo economico e sociale incentrato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, sul potenziamento della ricerca scientifica, sulla qualificazione dei servizi ed indirizzato ad assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro;

d)      la promozione e la diffusione della cultura e dello sport in tutte le loro forme ed espressioni.

Art. 6
Collaborazione con istituzioni e associazioni cittadine

1.      Il Comune definisce e realizza le forme e gli opportuni strumenti istituzionali volti ad una permanente consultazione con l'Università degli Studi e gli altri enti cittadini allo scopo di coordinare i rispettivi programmi e di perseguire comuni obiettivi di interesse generale.

2.      Il Comune promuove il più ampio confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori per definire gli indirizzi fondamentali in campo economico e sociale, per concordare iniziative volte alla salvaguardia ed al consolidamento dell'economia e dell'occupazione in città.

3.      Il Comune, nell'ambito dei principi di solidarietà, promuove ed esalta il ruolo delle associazioni di volontariato, favorisce la loro collaborazione per l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali, senza che ciò possa precostituire criterio di preferenza per l'affidamento dell'effettiva gestione di servizi.

Art. 7
Sede, stemma, gonfalone e sigillo

La sede comunale deputata è il Palazzo Mezzabarba in Pavia. Possono essere istituite sedi secondarie anche altrove, in relazione alle esigenze dell'Amministra-zione.

Viene assunto quale stemma comunale il simbolo storico: croce bianca in campo rosso.

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone.

Il sigillo del Comune ha il Regisole.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 8
Organi del Comune

1.      Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale e il suo Presidente, il Sindaco, la Giunta Municipale.

2.      Sono organi di gestione il Segretario Generale ed i dirigenti.

3.      Sono organi di partecipazione, decentramento e di rappresentanza per la tutela di interessi collettivi i Consigli Circoscrizionali.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 [2]
Ruolo del Consiglio comunale

1.      Il Consiglio comunale, organo rappresentativo della comunità civica, è titolare della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi di governo, dell’organizzazione comunale e delle strutture di gestione dei servizi.

2.      Il Consiglio esercita i poteri di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e di programmazione non demandati dalla legge ad altri organi; delibera in via esclusiva gli atti fondamentali indicati dalla legge; provvede alla nomina di componenti di organi collegiali e di rappresentanti comunali ad esso espressamente riservata dalla legge e, ove ammessa, alla loro revoca.

3.      L’azione del Consiglio è improntata al principio della massima informazione alla Città.

Art. 10 [3]

Compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

1.      Nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale, in particolare:

a)         approva mozioni e ordini del giorno volti all’indirizzo e al controllo dell’attività politico-amministrativa degli organi di governo del Comune;

b)         partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica del programma di governo secondo le modalità indicate nell’art. 11;

c)         negli ambiti e secondo le modalità indicati nel capo V del titolo IV, approva gli indirizzi alle strutture di gestione dei servizi, agli enti sovvenzionati o comunque sottoposti a vigilanza e definisce i criteri per l’esercizio della vigilanza; in correlazione con gli indirizzi rivolti esercita i poteri di nomina e di revoca di sua spettanza;

d)         definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco;

e)         approva le direttive al Sindaco in ordine agli accordi di programma e alle conferenze di servizi concernenti oggetti di competenza consiliare e ne verifica l’osservanza;

f)           formula indirizzi per la promozione della rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune.

2.      Al fine dell’esercizio della funzione consiliare di controllo politico-amministrativo sul raggiungimento degli obiettivi posti, entro il mese di maggio di ciascun anno il Sindaco trasmette al Consiglio un documento sulla verifica dei risultati della gestione nell’anno precedente, specificamente riferito anche all’organizzazione comunale e alle strutture di gestione dei servizi, unitamente alle relazioni annuali a consuntivo dell’attività svolta predisposte dal Difensore civico dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, dai componenti di nomina comunale degli organi delle strutture di gestione dei servizi, dai concessionari di pubblici servizi comunali, dalla Giunta comunale sull’attività contrattuale; trasmette altresì una propria relazione conoscitiva sullo stato dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale.

3.      Il Consiglio esamina i risultati della gestione in apposita sessione non oltre il mese di giugno, con l’eventuale audizione dei componenti di nomina comunale nelle strutture di gestione dei servizi, e si esprime tramite approvazione di ordini del giorno.

Art. 11 [4]

Definizione del programma di governo

1.      Nella seduta d’insediamento del Consiglio comunale il Sindaco presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la Giunta; entro i successivi trenta giorni il Consiglio discute le linee programmatiche enunciando eventualmente, mediante approvazione di ordini del giorno, indicazioni per la definizione del documento di programma.

2.      Il Sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, definisce il documento di programma, trasmettendone in tempo utile il testo al Presidente del Consiglio; entro venti giorni dalla seduta consiliare precedente il documento viene discusso dal Consiglio, il quale si esprime con approvazione di ordini del giorno.

3.      Copia del documento di programma resta depositata presso l’ufficio del Presidente a disposizione dei cittadini.

4.      Anche al fine della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria, in apposita sessione nel corso del mese di settembre di ogni anno il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce sullo stato di attuazione del programma; il Consiglio si esprime con approvazione di ordini del giorno, enunciando altresì eventuali esigenze di adeguamento programmatico, di cui il Sindaco tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di bilancio.

Art. 12 [5]

Diritti e doveri dei consiglieri

1.      I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità civica senza vincolo di mandato.

2.      Senza pregiudizio dei diritti di riservatezza, ciascun consigliere ha diritto di ottenere, secondo le modalità fissate dal regolamento, dagli uffici del Comune, delle aziende e delle istituzioni tutti i dati utili all’espletamento del mandato, di prendere visione degli atti e di estrarne copia; al medesimo fine può altresì chiedere al Sindaco di acquisire presso le società a partecipazione comunale, presso gli enti nei cui organi il Comune nomini propri rappresentanti e presso l’ASL le opportune informazioni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

3.      Ciascun consigliere è titolare, secondo le modalità indicate dal regolamento, del diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, salvo che l’iniziativa sia riservata dalla legge o dallo statuto a specifici organi, e del diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze.

4.      I consiglieri hanno diritto di essere informati tempestivamente dal Sindaco di ogni iniziativa giudiziaria riguardante il Comune e le strutture di gestione dei servizi, nonchè gli amministratori in relazione allo svolgimento del mandato.

5.      Ai consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo. Al consigliere che ne faccia richiesta è attribuita, in luogo del gettone di presenza, un’indennità annua di funzione entro i limiti e con le modalità fissati dalla legge e dal regolamento.

6.      Il consigliere decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero alla metà delle sedute tenute nel corso dell’anno. Non costituisce giustificato motivo la concomitante adunanza di altri organismi politico-amministrativi di cui il consigliere faccia parte, salvo che vi rappresenti il Comune; costituisce giustificato motivo la determinazione del consigliere, fatta attestare a verbale presso l’ufficio del Presidente prima dell’orario di inizio della seduta consiliare, di non concorrere alla formazione del numero legale necessario per il funzionamento del Consiglio.

7.      Salvo il caso di manifesta forza maggiore, la giustificazione della mancata partecipazione al Consiglio deve essere comunicata all’ufficio del Presidente prima dell’inizio del Consiglio, essendo possibile utilizzare a tal fine ogni modalità di comunicazione.

8.      L’effettiva sussistenza dei giustificati motivi è delibata con cadenza almeno trimestrale dalla Commissione di garanzia. Qualora la Commissione ritenga che il motivo giustificativo addotto non sia fondato, invita il consigliere interessato a formulare deduzioni scritte, salva la possibilità dell’interessato di chiedere anche di essere ascoltato; tenuto conto delle deduzioni scritte e della eventuale audizione, la Commissione, qualora non ravvisi giustificato motivo, propone al Consiglio di attestarne l’insussistenza; il Consiglio si pronuncia nella seduta immediatamente successiva.

9.      Qualora, a seguito delle determinazioni consiliari di insussistenza di giustificato motivo, si verifichi una delle condizioni di decadenza enunciate al comma 6, il Consiglio dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione.

Art. 13 [6]

Presidenza del Consiglio comunale

1.      Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto, nei primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi.

2.      Il Presidente predispone l’ordine del giorno e il calendario dell'attività del Consiglio, tenendo conto delle indicazioni della conferenza dei Capigruppo, della quale è componente anche il Vicepresidente; organizza l’attività del Consiglio e delle commissioni, se del caso assegnando a queste, in relazione a singoli atti, compiti referenti, redigenti o deliberativi; si pronuncia, sentito il Segretario comunale, sulle questioni di applicazione del regolamento consiliare.

3.      Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un consigliere, con funzioni di Vicepresidente, eletto a scrutinio segreto, immediatamente dopo l’elezione del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere entrambi alle liste collegate al Sindaco o alle altre liste.

4.      Il Presidente o il Vicepresidente possono essere revocati per grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del Consiglio.

5.      La mozione motivata di revoca, proposta da almeno ventuno componenti del Consiglio ed immediatamente comunicata al Presidente o al Vicepresidente a cura della segreteria comunale, è messa ai voti, preceduta solo da eventuali dichiarazione di voto, non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se riceve, in un unico scrutinio segreto, il voto favorevole di ventisette componenti del Consiglio. Il Presidente o il Vicepresidente hanno diritto di esporre previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.

6.      Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

7.      Il Presidente, il Vicepresidente e il Sindaco partecipano alle riunioni della conferenza dei Capigruppo senza diritto di voto.

Art. 14 [7]

Commissioni consiliari

1.      Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.

2.      Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d’urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall’art. 15, comma 2.

3.      Il Presidente può assegnare alle commissioni permanenti l’istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di voto; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, almeno due capigruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

4.      Nel rispetto delle indicazioni poste dal regolamento e comunque sempre con esclusione degli atti normativi e di programmazione, il Presidente, quando il contenuto della pratica lo consenta, può assegnare alle commissioni permanenti l’adozione di atti deliberativi; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, ciascun capogruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

5.      Il Consiglio può istituire, in conformità alle previsioni del regolamento, commissioni speciali con competenze e durata determinate dalla deliberazione istitutiva e può altresì demandare a commissioni permanenti o speciali l’effettuazione di indagini conoscitive su materie inerenti alle funzioni consiliari. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta sull’attività dell’amministrazione, definendone i poteri e stabilendo il termine per l’espletamento dell’inchiesta.

6.      E’ istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.

7.      Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l’elezione deve avvenire entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.

8.      La Commissione di garanzia, oltre ai compiti espressamente demandatile dal presente statuto, effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia.

9.      La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 15 [8]

Funzionamento del Consiglio comunale

1.      Il Consiglio comunale opera secondo il metodo dell’organizzazione program-mata dei lavori, privilegiando l’accordo nella conferenza dei capigruppo sulle modalità di svolgimento degli stessi.

2.      Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello statuto ed in attuazione dei seguenti principi:

a)         ciascun consigliere dichiara, nei termini e nelle forme previste dal regolamento, a quale gruppo intende aderire; in difetto è assegnato al gruppo misto;

b)         ciascun gruppo, ad eccezione di quello misto, è composto da almeno tre consiglieri; tuttavia, è possibile costituire gruppi formati da uno o due consiglieri, che siano gli unici eletti di liste che abbiano partecipato autonomamente alle elezioni. Ai fini dell’utilizzazione delle strutture al servizio del Consiglio, i gruppi formati da meno di tre consiglieri sono tenuti a costituire raggruppamenti di consistenza pari almeno a tale numero;

c)         nei casi in cui spetti al Consiglio l’elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di statuto debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all’uno o all’altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una seduta del Consiglio.

d)         il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di statuto richiedano maggioranze diverse;

e)         sono costituite apposite strutture al servizio del Consiglio, al cui funzionamento sono previsti in bilancio appositi stanziamenti; nell’ambito di tali strutture sono assegnati ai gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica, mezzi adeguati per l’esercizio dei loro compiti

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16
Composizione della Giunta Comunale [9]

1.      La Giunta comunale è composta dal Sindaco  e da un numero di assessori, deciso dal Sindaco, non inferiore a sei.

2.      Il Sindaco  garantisce nella composizione della Giunta la presenza di entrambi i sessi, enunciando espressamente, in caso negativo, le ragioni della mancata compresenza, sulle quali il  Consiglio  comunale esprime valutazioni.

Art. 17
Modalità di elezione del Sindaco e della Giunta

1.      L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta sono poste in essere nelle forme e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 34 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

Art. 18
Mozione di sfiducia

1.      La revoca del Sindaco e della Giunta ha luogo a seguito della mozione di sfiducia presentata e votata nelle forme e con gli effetti di cui all'art. 37 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

Art. 19
Dimissioni, revoca e decadenza di singoli assessori

1.      Le dimissioni di singoli Assessori sono presentate al Sindaco, che le comunica al Segretario generale entro le successive ventiquattro ore.

2.      La revoca di uno o più assessori viene del pari comunicata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali entro le successive ventiquattro ore, con messaggio adeguatamente motivato, e al Consiglio nella prima seduta successiva.

3.      La decadenza per effetto di pronuncia di organi giudiziari nei casi previsti dalla legge è immediatamente comunicata dal Sindaco alla Segreteria comunale.

Art. 20
Sostituzione di componenti la Giunta

1.      Gli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o comunque cessati dall'ufficio vengono sostituiti dal Sindaco, che ne dà comunicazione ai consiglieri entro le successive 24 ore e al consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 21
Funzionamento della Giunta Comunale

1.      La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno.

2.      Essa delibera validamente con l'intervento di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco [10] .

3.      Le deliberazioni di Giunta sono corredate dei pareri [11] , del responsabile del servizio interessato sulla regolarità tecnica e del responsabile della ragioneria sulla regolarità contabile, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.

4.      L'elenco delle deliberazioni adottate e di ogni altra determinazione formale assunta dalla Giunta è messo a disposizione dei consiglieri comunali, circoscrizionali e dei cittadini entro ventiquattro ore dalla seduta e inviato al Presidente del Consiglio comunale, ai gruppi consiliari ed ai Presidenti delle Circoscrizioni entro ventiquattro ore dalla pubblicazione. [12]

5.      Le deliberazioni di Giunta sono pubblicate a cura del Segretario generale mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni successivi, salvo che la legge non disponga diversamente.

6.      L'esecutività delle deliberazioni è disciplinata dalla legge.

7.      Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme con il Sindaco o con l'Assessore che in sua vece abbia presieduto la seduta.

8.      Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche; in circostanze eccezionali con deliberazione motivata la Giunta stessa può stabilire di fare luogo a seduta pubblica.

9.      E' facoltà del Sindaco ammettere alle sedute della Giunta funzionari o esperti esterni.

10.  La Giunta stabilisce norme interne per il suo funzionamento con sua deliberazione da comunicarsi al Consiglio Comunale.

11.  La decadenza della Giunta ha effetto solo dalla elezione della nuova Giunta.

Art. 22
Competenze della Giunta

1.      La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio e non attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, agli organi circoscrizionali, al Segretario generale o ai funzionari dirigenti. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio, mediante delibere collegiali, potendo il Sindaco conferire agli Assessori deleghe istruttorie e di firma, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di esso e riferisce annualmente al Consiglio secondo le modalità indicate dall’articolo 10-bis, comma 4. [13]

2.      In particolare, la Giunta Comunale:

a)      predispone e presenta al Consiglio per l'approvazione le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, gli schemi di regolamento, di statuto delle aziende, delle società controllate dal Comune e di ordinamento degli uffici e dei servizi, le proposte dei programmi, delle relazioni, dei piani finanziari, territoriali, urbanistici e di opere pubbliche, della pianta organica e delle sue variazioni, le bozze di convenzione con altri enti pubblici e delle proposte di costituzione e modificazione di forme associative, le proposte di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina delle tariffe, di assunzione di servizi pubblici e di determinazione delle modalità della loro gestione, di contrazione di mutui e emissione di prestiti obbligazionari, di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, di appalti e concessioni di competenza del Consiglio Comunale;

b)      collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;

c)      è preposta all'efficace organizzazione delle aree funzionali e a tal fine approva progetti relativi all'organizzazione delle strutture operative e i parametri per l'individuazione dei carichi funzionali di lavoro e per la misurazione della produttività dell'apparato;

d)      controlla la gestione della spesa;

e)      autorizza la stipulazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati, al di fuori dei casi in cui la legge assegni tale competenza al Consiglio;

f)        abrogata [14] ;

g)      abrogata [15] ;

h)      abrogata [16] ;

i)        autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

l)        approva, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli accordi di contrattazione decentrata previsti per il livello comunale dalla disciplina dell'impiego pubblico per il comparto degli enti locali, nel rispetto delle competenze consiliari in ordine alla disciplina dello stato giuridico del personale;

m)    approva le proposte della Conferenza dei dirigenti relativamente ai parametri e ai modelli di rilevazione per lo svolgimento dei controlli economici interni di gestione e per i controlli di qualità dei servizi;

n)    adotta le norme per il proprio funzionamento.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 23
Competenze del Sindaco

1.      Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al Consiglio ed esercita le competenze indicate dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto.

2.      In particolare, il Sindaco;

a)      nomina e revoca gli Assessori;

b)      definisce, con la partecipazione del  Consiglio  comunale secondo le modalità indicate nell’art. 10-bis, il programma di governo e riferisce al  Consiglio  comunale sulla sua attuazione; [17]

c)      convoca e presiede la Giunta comunale e ne assicura l'unità nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, coordinando l'attività degli Assessori e risolvendo gli eventuali conflitti di competenza;

d)      conferisce agli Assessori le deleghe e le revoca; ai Consiglieri può conferire e revocare deleghe per specifiche attività o servizi che non comportino adozioni di atti;

e)      sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, controllando la coerenza della loro attività con i deliberati della Giunta e del Consiglio e impartendo direttive al Segretario generale e ai dirigenti, nonché promuovendo indagini e verifiche per mezzo del Segretario generale.

f)        promuove iniziative intese alla conclusione di accordi di programma e convoca la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

g)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

h)      rappresenta in giudizio l'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta Municipale;

i)        convoca i comizi per lo svolgimento del referendum consultivo;

l)        abrogata [18] ;

m)    approva con proprio atto gli accordi di programma, salva la ratifica consiliare nel caso previsto dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n)      presiede il collegio incaricato della vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma;

o)      abrogata [19] ;

p)      abrogata [20] ;

q)      abrogata [21] ;

r)       abrogata [22] ;

s)       acquisisce, anche su richiesta della Giunta o di singoli Assessori o Consiglieri comunali o circoscrizionali, presso le società a prevalente partecipazione comunale, oltre che presso l'USSL e gli enti dei cui organi di gestione per legge o statuto facciano parte rappresentanti comunali, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

t)        promuove la collaborazione del Collegio dei revisori con il Consiglio e la Giunta nei casi previsti dal presente Statuto e secondo le modalità prescritte dal regolamento di contabilità e da quello consiliare;

u)      abrogata [23] ;

v)      coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nel precipuo interesse dell'utenza;

z)       sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate.

aa)   provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio volti fra l'altro, a promuovere la presenza di entrambi i sessi, negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni.

3.      Al Sindaco spettano, nella sua qualità di ufficiale di Governo, le attribuzioni di cui all'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 24
Vice Sindaco

1.      Il Sindaco con proprio decreto nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.

2.      In caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono assunte dall'Assessore anziano. E' anziano l'assessore indicato per primo nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio comunale [24] .

3.      Il Vice Sindaco è indicato nominativamente nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio comunale [25] .

4.      La nomina del Vice Sindaco viene comunicata  a cura del Segretario generale all'organo di controllo e al Prefetto.

5.      Gli atti del Vice Sindaco devono recare espressa indicazione dell'assenza o dell'impedimento del Sindaco.

Art. 25
Competenze degli Assessori

1.      Il Sindaco conferisce, attraverso delega ai singoli assessori, l'esercizio di attribuzioni, preferibilmente per settori organici di materia, inclusa l'adozione degli atti a rilevanza esterna. La delega è conferita in forma scritta ed è revocabile o modificabile.

2.      Della delega è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare successiva al suo conferimento; ne è inoltre data notizia mediante affissione all'Albo del Comune.

3.      Gli assessori nell'ambito dell'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e dell'azione comunale rappresentano il Sindaco nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate.

4.      Il Sindaco ha facoltà di sostituirsi con adeguata motivazione all'Assessore in tutti i casi in cui ritenga di riassumere la responsabilità dell'emanazione dell'atto. Nessuna motivazione è necessaria nel caso in cui il Sindaco emani in luogo dell'Assessore delegato un atto per la cui adozione sia stabilito dalla legge un termine la cui decorrenza sia produttiva di conseguenze giuridiche e limitatamente agli ultimi due giorni che precedono la scadenza del termine. A tal fine, il dirigente responsabile ne dà formale notizia all'Assessore delegato e al Sindaco tempestivamente e comunque cinque giorni prima della scadenza del termine.

5.      Gli assessori intervengono nella discussione consiliare limitatamente agli affari di loro competenza.

Art. 26
Ruolo di rappresentanza del Sindaco

1.      Il Sindaco rappresenta il Comune nei rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti pubblici, nonché con i soggetti privati.

2.      Nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi previsti dalla legge, il Sindaco utilizza la fascia tricolore.

CAPO IV

GLI ORGANISMI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 27
Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni

1.      Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni, organismi di decentramento , di partecipazione e di consultazione popolare e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni loro delegate dal Comune.

2.      Nella suddivisione del territorio in circoscrizioni dovranno osservarsi in particolare i seguenti criteri:

a)      coerenza dell'assetto urbanistico del territorio;

b)      congruenza della distribuzione territoriale dei servizi con le esigenze dei residenti;

c)      rispetto della comunanza di radici storiche e di tradizioni della popolazione.

3.      In applicazione dei criteri di cui al comma 2 il regolamento delle circoscrizioni definirà il numero ed i confini delle stesse.

Art. 28 [26]

I Consigli Circoscrizionali

1.      I Consigli Circoscrizionali sono eletti dagli elettori del Comune a suffragio diretto, con il sistema proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulle circoscrizioni; la durata in carica dei Consigli Circoscrizionali è pari a quella del Consiglio Comunale contempo-raneamente eletto.

2.      Un Consiglio Circoscrizionale è sciolto e deve essere rinnovato quando, per dimissioni rese contemporaneamente o per altre cause, abbia perduto più della metà dei Consiglieri. Il Consiglio Circoscrizionale così rinnovato, scade contemporaneamente agli altri. Non si fa luogo a rinnovo del Consiglio Circoscrizionale se lo scioglimento avviene successivamente al 24 febbraio del 2° anno precedente la scadenza del mandato del Consiglio Comunale in carica.

3.      I Consigli Circoscrizionali possono articolarsi in commissioni.

4.      Il regolamento dei Consigli Circoscrizionali determina l'artico-lazione del territorio comunale in circoscrizioni e il numero dei componenti di ciascun Consiglio che non può essere superiore ai 2/5 dei componenti del Consiglio Comunale. Al regolamento sono demandate altresì le norme sull'organizzazione e sul funzionamento degli Organi delle Circoscrizioni, e quelle sulla decadenza e sullo scioglimento dei Consigli, sulle dimissioni e sulle altre cause di cessazione dalla carica di Consigliere circoscrizionale.

Art. 29
Diritti dei Consiglieri Circoscrizionali

Ai Consiglieri circoscrizionali è garantito l'accesso ai documenti e agli atti al pari di quanto previsto dall'articolo 14 per i Consiglieri comunali.

Art. 30 [27]
Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

1.      Ciascun Consiglio Circoscrizionale elegge il Presidente tra i propri componenti con le modalità previste dal regolamento sulle circoscrizioni.

2.      Nel caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il vice Presidente eletto nella stessa seduta e con le modalità di elezione del Presidente.

3.      Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale fissandone l'ordine del giorno, rappresenta istituzionalmente e legalmente la circoscrizione ed esercita, se delegato dal Sindaco, le competenze indicate nell'art. 54, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.      I Presidenti dei Consigli circoscrizionali si riuniscono periodicamente per coordinare le attività delle circoscrizioni e per concordare iniziative comuni, nonché per formulare, con cadenza annuale, una relazione ricognitiva dell'attività degli organismi circoscrizionali, accompagnata, se del caso, da una mozione propositiva.

5.      Il Sindaco pone in discussione in Consiglio Comunale la relazione e l'eventuale mozione di cui al comma 4.

Art. 31
Compiti propositivi e consultivi

1.      I Consigli circoscrizionali hanno facoltà di iniziativa per le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale, mediante presentazione di proposte ai sensi dell'articolo 54, salvo che l'iniziativa sia riservata alla Giunta dalla legge e dal presente Statuto. I Consigli circoscrizionali altresì hanno facoltà di iniziativa per gli atti di competenza di altri organi comunali su questioni di interesse particolare della circoscrizione.

2.      I Consigli circoscrizionali possono deliberare la presentazione di mozioni al Consiglio Comunale o interrogazioni al Sindaco, che le esaminano secondo le modalità fissate per i Consiglieri comunali.

3.      I Consigli circoscrizionali svolgono attività consultiva in relazione alle proposte della Giunta comunale attinenti ai seguenti atti fondamentali del Consiglio Comunale:

a)      bilancio preventivo pluriennale ed annuale;

b)      piano regolatore generale e sue varianti, salvo quelle derivanti dall'approvazione di progetti per la realizzazione degli interventi previsti negli atti fondamentali del Consiglio elencati nel presente comma, e strumenti urbanistici attuativi;

c)      piano del commercio;

d)      programma delle opere pubbliche;

e)      programma delle manutenzioni ai sensi dell'art. 123;

f)        piani per la viabilità ed i trasporti;

g)      regolamenti per la gestione e l'accesso ai servizi alla persona.

4.      A tal fine, nel corso dell'istruttoria volta alla formazione della proposta di deliberazione, sono convocate apposite sedute dei Consigli circoscrizionali interessati, alle quali partecipano il Sindaco o l'Assessore preposto alla cura del settore di attività cui la proposta inerisce o i dirigenti che curano l'istruttoria. I verbali di tali sedute ed eventuali documenti formulati a cura dei Consigli circoscrizionali sono allegati alla pratica; la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta dà atto del loro contenuto essenziale.

5.      Sulla proposta di deliberazione sono acquisiti i pareri motivati dei Consigli circoscrizionali da rendere entro i termini previsti dal regolamento trascorsi i quali, il parere si intende espresso in senso favorevole. I Presidenti dei Consigli circoscrizionali, o loro delegati, partecipano altresì, espressamente convocati, alle riunioni delle commissioni consiliari in cui viene esaminata la proposta di deliberazione.

6.      La deliberazione consiliare che adotti la proposta della Giunta dà espressamente atto del contenuto degli eventuali pareri contrari rilasciati dai Consigli circoscrizionali ed enuncia in motivazione le ragioni che hanno indotto a disattenderli. Il regolamento sul funzionamento degli organi comunali disciplina le relative modalità.

7.      La Giunta e gli altri organi comunali consultano il Consiglio Circoscrizionale interessato in relazione a provvedimenti di interesse particolare della circoscrizione, nei casi indicati nel regolamento delle circoscrizioni e con le modalità ivi enunciate.

8.      I consigli circoscrizionali tramite propri rappresentanti partecipano, con voto consultivo, ai lavori delle commissioni consiliari.

Art. 32
Compiti di partecipazione e di controllo

1.      I Consigli circoscrizionali possono promuovere consultazioni nel proprio ambito territoriale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 55 e secondo le modalità e i termini disciplinati dal regolamento sulla partecipazione; possono farsi promotori di petizioni ai sensi dell'articolo 53, nonché di referendum ai sensi dell'articolo 57.

2.      Possono altresì attivare centri civici e centri sociali, garantendone la fruizione alla popolazione ed alle formazioni sociali ed incentivandone l'utilizzazione per attività che favoriscano l'aggregazione sociale