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04 maggio 2021

Zona gialla, chiarimenti utili

 

Di seguito le risposte ad alcuni degli interrogativi più frequenti relativi alla disciplina della cosiddetta “zona gialla”.

Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 05:00 alle ore 22:00).

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Si precisa che i bar con codice ATECO 56.3 possono fare asporto fino alle ore 18:00.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ sul sito di Regione Lombardia (il link è indicato a piè di pagina).

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Servizi di ristorazione

Per “servizi di ristorazione” si intendono non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.

Si deve infatti far riferimento all’articolo 27 del DPCM del 2 marzo 2021 (che tra l’altro continua a produrre i suoi effetti così come richiamato dall’articolo 1 del DL 52/2021) che, in continuità con tutti i precedenti DPCM, nella definizione di attività dei servizi di ristorazione ricomprende a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Pertanto, si ritiene che nel concetto di attività dei servizi di ristorazione debbano essere comprese tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte in forma secondaria, stagionale o temporanea.

Consumo di alimenti e bevande "all'aperto"

L’art. 4 del DL 52/2021 stabilisce che la ristorazione può svolgersi “esclusivamente all’aperto”; pertanto, la stessa non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso.

Si ritiene quindi che l’attività all’aperto possa essere svolta anche sotto i portici o possa avere una tettoia, una copertura (anche mediante utilizzo di ombrelloni o similari).
Inoltre, l’attività all’aperto può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o un dehors, purché tali strutture siano aperte su almeno tre lati, in quanto altrimenti si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione.
Nel caso di dehors e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte.
Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l'ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale.

Consumazione al banco

Come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’interno del 24 aprile 2021, il servizio al banco è possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. La consumazione al banco è quindi possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall'esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o posto integralmente all'esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al banco - e quindi in piedi - all’interno del locale o in spazi non definibili “all’aperto” come indicato sopra.

Orari di apertura

Ristoranti, trattorie, ecc.: dalle 05:00 alle 22:00, per consumazione sul posto esclusivamente all’aperto e per l’asporto. Bar, birrerie, pub ecc. (Codice Ateco 56.3): dalle 05:00 alle 22:00 per consumazione sul posto esclusivamente all'aperto al banco o su tavoli; dalle 05:00 alle 18:00 asporto (come da Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021).

Servizio di mensa aziendale svolto, previa convenzione, da parte di pubblici esercizi

Nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL 52/2021 si prevede esplicitamente che "resta fermo quanto previsto dal DPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso". Pertanto, si ritiene possibile la prosecuzione di tali attività anche da parte dei pubblici esercizi, ivi comprese le attività di ristorazione svolte dagli agriturismi. Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa.

Per ulteriori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure