C.I.E. - Carta di Identità Elettronica

 

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

La carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di una normale carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato con la foto e i dati del cittadino corredato da elementi di sicurezza, un microprocessore e da altri strumenti idonei a fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

E’ contrassegnata da un numero seriale stampato in alto a destra ed avente il seguente formato:

C<lettera><numero><numero><numero><numero><numero><lettera><lettera>
(ad esempio CA12345AA)

I dati del titolare presenti sul documento sono: comune emettitore, nome e cognome del titolare, luogo e data di nascita, sesso, statura, cittadinanza, immagine della firma del titolare, validità per l’espatrio, foto, immagine di due impronte digitali, genitori (in caso di minorenne), codice fiscale, estremi dell’atto di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale sotto forma di codice a barre.

La C.I.E. è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, ad esclusione della verifica delle impronte per la lettura delle quali è necessaria un’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno.

LA RICHIESTA AL COMUNE

La C.I.E. potrà essere richiesta presso la sede centrale dell’Ufficio Anagrafe, sita in Piazza Municipio n. 2 o presso le 4 sedi decentrate del Comune:

PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON GLI UFFICI:

la sua durata varierà a seconda delle fasce di età.
Nel dettaglio:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
  • 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni
  • 10 anni per i maggiorenni

Il cittadino potrà recarsi nelle sedi sopraindicate munito di una fototessera che dovrà essere dello stesso tipo di quelle previste per il passaporto.
La C.I.E. ha un costo fisso attualmente previsto in euro 16,79 al quale vanno aggiunti i diritti di segreteria per un totale di euro 22,00 (ventidue/00).
In caso di primo rilascio dovrà essere esibita la vecchia carta di identità scaduta (o la denuncia di smarrimento/furto).
Per i minori occorrerà la presenza del minore e di almeno un genitore e la consegna dell’apposito modulo di assenso firmato dal genitore non presente.

La consegna del documento non sarà immediata; la CIE sarà spedita, entro sei giorni lavorativi dalla data di emissione, all’indirizzo di residenza o, in alternativa, ad altro indirizzo con l’indicazione di un delegato al ritiro oppure ritirata direttamente presso il Comune o le sedi decentrate.

NOTA IMPORTANTE:

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2017, il rilascio della C.I. cartacea è ammesso ESCLUSIVAMENTE IN CASI DI REALE E DOCUMENTATA URGENZA per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare e appalti pubblici.

La C.I. in formato cartaceo dovrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).

Si tratterà tuttavia di una eventualità temporanea, dovendo ogni Comune abbandonare progressivamente la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi presso gli sportelli comunali a causa di malattia grave o altre motivazioni (detenzione, appartenenza ad ordini di clausura ecc.) un suo delegato dovrà recarsi presso gli Uffici comunali con la documentazione attestante l’impedimento, la carta di identità scaduta del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la foto ed il luogo ove spedire la C.I.E. Effettuato il pagamento, concorderà con l’addetto comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura.

DONAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI

Presso gli sportelli comunali saranno a disposizione i moduli per la dichiarazione con la quale esprimere la propria volontà riguardo la donazione di organi e tessuti.
Normativa di riferimento: R.D. n. 773/18.6.1931; R.D. n. 635/6.5.1940; D.P.R. n. 649/6.8.1974; D.P.R. 445/28.12.2000; Circolare Ministero dell’Interno n. 10/2016 e successive.