Amministrazione, EMERGENZA COVID 19, Polizia Locale e Protezione Civile
21 ottobre 2020

Lombardia, divieto di spostamenti non motivati dalle 23:00 alle 05:00

 

Si condivide, per opportuna conoscenza, il testo dell'Ordinanza del Ministro della Salute che introduce, d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia, ulteriori misure per la prevenzione e la gestione della crisi epidemiologica da Covid-19.

Art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

Ulteriori dettagli nel documento, scaricabile dai correlati.