Amministrazione, EMERGENZA COVID 19
30 luglio 2021

Ordinanza di interdizione dell’utilizzazione di talune aree pubbliche

 

Il Sindaco vieta fino a tutto il 30/09/2021:

  • ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell’utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l’una e l’altra sua colonna e sui balconcini;
  • ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro nonché sotto i portici di Piazza del Duomo e sotto la Cupola Arnaboli e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi;
  • fatto salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall’art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35

 all'Albo Pretorio al Nr. 2804 

 

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