Amministrazione, EMERGENZA COVID 19
03 gennaio 2022

Covid-19, ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, di seguito integrato con DL n. 229 del 30 dicembre 2021 che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e alle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del 31 dicembre 2021 del Ministro della Salute, a partire dal 3 gennaio 2022 in Lombardia si applicano le misure previste per la "zona gialla".

Di seguito le principali novità.

Mascherine

A partire dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 il DL 221/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, anche in zona bianca.

Sempre a partire dal 25 dicembre 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • su tutti i mezzi di trasporto.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di green pass ‘rafforzato’ – la certificazione che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Validità del Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantena per i contatti di caso

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.

Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:

  • dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
  • in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato - anche presso centri privati - un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Queste disposizioni entrano in vigore a partire dal 31/12/2021.

Eventi, feste, discoteche

Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Per maggiori informazioni https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus