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05 febbraio 2018

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento).

Tra le alternative disponibili vi è anche quella che le DAT – redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 della legge 219/2017). In attesa di eventuali disposizioni ministeriali che ci si auspica arrivino quanto prima, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:

  • Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
  • La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
  • Le D.A.T. saranno annotate in apposito registro e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile;
  • Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
  • Le DAT, in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta.

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