Autorizzazione paesaggistica ordinaria

 

La domanda di autorizzazione paesaggistica è presentata ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e deve essere corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato.

L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni e, nel caso i lavori siano iniziati, ma non conclusi, nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi (modifica introdotta con Legge 9 agosto 2013, n. 98 - di conversione con modificazioni dell'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69). Trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio è quella prevista dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005

TEMPISTICA

L’amministrazione competente esaminata l’istanza, provvede entro 40 giorni dalla ricezione alla sua trasmissione alla Soprintendenza, dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento.

La pronuncia sulle autorizzazioni deve comunque avvenire decorsi sessanta giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, ovvero entro 105 giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).

RIFERIMENTI
- d.p.c.m. 12 dicembre 2005