Beni paesaggistici e culturali

INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CON VINCOLO PAESAGGISTICO

L’intero territorio del Comune di Pavia, ricadendo entro il perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è vincolato ai sensi dell’art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..Tutti gli interventi che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004,.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la qualita' paesaggistica ed ambientale dell'intervento proposto in rapporto alla compatibilita' con in valori paesaggistici riconosciuti e la congruita' con i criteri di gestione del bene tutelato.

L'Ente competente per l'emissione del provvedimento finale si avvale dei pareri obbligatori espressi dalla Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale n. 12 del 11 marzo 2015.
Per una migliore progettazione degli interventi, a carattere orientativo e non prescrittivo, si potra' valutare la classe di sensibilita' paesistica dei luoghi oggetto dell'intervento mediante la Tavola DDP 06 Carta della sensibilita' paesistica del P.G.T.

L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs n. 42/2004, non è richiesta per:

  • a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • b) interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • c) taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincedio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa vigente.

inoltre non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere di cui all'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 del 13/02/2017.

Procedura di autorizzazione ai lavori su beni paesaggistici (Ordinaria - ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.146 - e semplificata - ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017)

INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CON VINCOLO CULTURALE

I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse. Sono comunque sottoposti ad autorizzazione i beni culturali aventi più di csettanta anni e di autori non viventi finchè non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.

I beni per i quali sia intervenuta una dichiarazione dell’interesse culturale, quindi "vincolati", in alcun modo “possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” e su questi il Ministero ha l’obbligo della vigilanza.

Qualsiasi modifica necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.

Procedura di autorizzazione ai lavori su beni culturali (ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.21-22)

La presentazione delle istanze potra' avvenire con modalità telematica utilizzando lo Sportello Unico per l'Edilizia Telematico Unificato, in conformità alle modalità tecniche individuate dalla legge n. 80/2006, o in forma cartecea utilizzando la modulistica aggiornata.

ai sensi del d.lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, così come gli altri soggetti pubblici, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, in conformità alla normativa di tutela

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - d.lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 - è il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).

La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale, affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi ed è di competenza esclusiva dello Stato che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla.. “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 1, comma 2).

La conservazione del patrimonio culturale è garantita mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, così come gli altri soggetti pubblici, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, in conformità alla normativa di tutela.
Anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

I beni culturali presenti sul territorio comunale

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. , sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Per quanto riguarda i beni immobili, rientrano nella categoria quelli, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Lo Stato comunica ai soggetti privati che possiedono un bene di rilevante interesse storico, lo status di bene culturale, determinando da quel momento il regime vincolistico.

In particolare la dichiarazione dell’interesse culturale è notificata in via amministrativa dal Soprintendente competente per territorio e materia al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 14 del Codice).
Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (art. 15).


Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono subordinati ad autorizzazione ministeriale (artt. 21, 22, 24). In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento a contributi statali (previsti dagli articoli 35 e 37 del d.lgs 42/04) e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

Pertanto, se un privato possiede un bene culturale, qualsiasi intervento edilizio intenda fare deve sempre chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente. Ciò in particolare è vincolante soprattutto per le opere di manutenzione dei beni architettonici e urbanistici.

Verifica dell’interesse culturale

BENI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI E A PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO REALIZZATI DA ALMENO 50 ANNI

L’articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 42/04 prevede che tutti i beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, se mobili, o ad oltre settanta, se immobili, siano sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Dunque, sino all’effettuazione della verifica qualsiasi intervento sui beni deve essere autorizzato dalla Soprintendenza (Codice , art.21, comma 4), i beni stessi sono inalienabili (Codice , art.54 e seguenti) e non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero.

La verifica dell’interesse culturale si svolge secondo una procedura che prevede l’invio, da parte dell’ente proprietario, dei dati identificativi e descrittivi dei beni, ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
L’inoltro dell’istanza e della relativa documentazione cartacea sono preceduti dall’inserimento dei dati necessari nel sistema informatico del Ministero (www.benitutelati.it), al fine di snellire il procedimento e consentire la formazione di una banca dati nazionale.

La procedura si sviluppa principalmente in tre fasi:

  1. l’ente proprietario contatta la Direzione regionale e chiede di essere accreditato on-line, sottoscrivendo un accordo che definisce i tempi e il numero dei beni da verificare;
     
  2. l’ente proprietario inserisce nel sito i dati identificativi e la scheda descrittiva del bene, utilizzando le password assegnate; tale documentazione viene poi stampata ed inviata alla Direzione regionale;
     
  3. la Direzione regionale inoltra la scheda alle Soprintendenze di settore che esprimono il proprio parere in merito alla sussistenza dell’interesse culturale. Se la verifica è ad esito positivo la Direzione regionale emana il provvedimento dichiarativo e lo notifica al proprietario. In caso negativo, l’ente proprietario riceve una comunicazione di insussistenza.
     

La Soprintendenza provvede a fornire il proprio motivato parere circa la sussistenza o meno dei requisiti di interesse culturale degli immobili di proprietà pubblica. Il procedimento di verifica si conclude con la dichiarazione d’interesse, oppure con l’attestazione della mancanza di interesse.

I beni soggetti a tutela indiretta sul territorio comunale

Ai sensi dell’art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 42/04, il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che delle cose immobili dichiarate di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, commi 1 e 3, 12 e 13 sia:

messa in pericolo l’integrità;
danneggiata la prospettiva o la luce;
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Le misure di tutela indiretta sono immediatamente precettive e prevalgono sulla disciplina urbanistica e sui regolamenti edilizi vigenti; gli enti pubblici territoriali recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici di rispettiva competenza (art. 45, comma 2).
La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento (art. 46, comma 4).

Tali effetti cessano alla scadenza del termine del procedimento.

Il procedimento è normato dagli articoli 46 e 47 del Codice ed è proposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici o dalla Soprintendenza archeologica competenti per territorio.

La proposta è oggetto di esame da parte del Comitato regionale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 26 novembre 2007, n. 233, il quale svolge funzioni consultive in materia.

Il provvedimento finale è adottato e notificato dalla Direzione regionale e trascritto nei registri immobiliari dell’Agenzia del territorio a cura della Soprintendenza: ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili, cui le prescrizioni stesse si riferiscono (art. 47, comma 2).

I beni paesaggistici presenti sul territorio comunale

L’intero territorio del Comune di Pavia ricade entro il perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino ed è pertanto vincolato ai sensi dell’art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Inoltre sono presenti diverse aree assoggettate a vincoli specifici ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

Ai sensi degli articoli 134, 136, 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 42/04 sul territorio comunale sono beni paesaggistici:

  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
  • le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

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Competenze

La Commissione per il Paesaggio è l'organo collegiale tecnico consultivo in materia paesaggistica con il compito di valutare la qualità paesaggistica ed ambientale delle opere, in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, mediante l’espressione di pareri preventivi, obbligatori, adeguatamente motivati, resi nei casi previsti dalla legge, nonché di giudizi di impatto paesistico resi nei casi previsti dalla legge.

I pareri sono espressi in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R. 22/12/2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12"

Composizione

La composizione, la nomina ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio sono disciplinati dagli artt. 89 e seguenti del vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2008 ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14 e 29 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

L'attuale Commissione per il Paesaggio è stata nominata con deliberazione della Giunta Comunale Commissario n. 132 Reg. Delib. del 07/08/2014, in conformità al vigente Regolamento Edilizio e alla deliberazione della Regione Lombardia n. VIII/667977 del 06/08/2008, ed è composta da 5 professionisti.

Segreteria

La Segreteria provvede a convocare la Commissione per il Paesaggio e cura la redazione dei verbali emessi sui progetti esaminati.
Per informazioni l'orario di ricevimento pubblico è  venerdì dalle 11.00 alle 12.30 (tel. 0382 399326).

Verbali della Commissione per il Paesaggio

Il verbale della Commissione per il Paesaggio è pubblicato sul sito del Comune il giorno successivo alla data della seduta.

Nuovi criteri regionali per il paesaggio

In data 13 gennaio 2012 sono entrati in vigore i nuovi criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche approvati con la DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011. Con la pubblicazione sul BURL n. 2 del 13/1/2012 del provvedimento regionale entrano in vigore, sostituendo quelli approvati nel 2006, i nuovi criteri regionali che costituiscono il riferimento per tutti gli Enti locali lombardi dettando criteri, indirizzi e procedure per il miglior esercizio delle competenze paesaggistiche.

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La Giunta Comunale con deliberazione n. 260 in data 15 dicembre 2016 ha approvato il documento elaborato dalla Commissione per il Paesaggio relativo a “Indirizzi e linee guida” che codifica esperienze e scelte di salvaguardia, tutela e progettazione del paesaggio nella sua accezione più ampia, allo scopo di incidere sulla qualità dell’architettura della città.

Il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e la  Commissione Locale per il Paesaggio hanno predisposto un documento che possa valorizzare l'identità e la riconoscibilità paesaggistica, che rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell'abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni. Il tutto tenendo presente che tutti i luoghi hanno una valenza estetica ed è precisamente questo valore estetico che concorre a fissarli nella loro individualità e identità, il che, ovviamente, non significa che qualsiasi luogo ci piaccia e ci soddisfi, ma che anche la reazione che proviamo di fronte a paesaggi devastati, dissonanti o manomessi è una reazione estetica, che spesso connota e identifica quei luoghi più efficacemente dei dati ambientali o sociologici.

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Data ultima modifica: 10/05/2018