Autorizzazione paesaggistica semplificata

 

Per interventi considerati di “lieve entità” che riguardano 42 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, il DPR 13 febbraio  2017, n. 31 ha stabilito una procedura cosiddetta semplificata per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche. La procedura semplificata rispetto alla procedura “ordinaria” (art. 146 del D. Lgs. 42/2004), riduce i tempi per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza, che resta vincolante.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata è corredata dalla necessaria documentazione e da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'allegato D del D.P.R. 31/2017,ato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilita' con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.


L’amministrazione competente esaminata l’istanza con:
- valutazione negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente comuinicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinche' sia formulata la proposta di accoglimento.
- valutazione positiva, procede all’invio della documentazione alla Soprintendenza che si esprime con parere vincolante e lo comunica all’amministrazione entro i 20 giorni successivi alla ricezione degli atti. Qualora il parere della Soprintendenza sia negativo, la stessa ne dà immediata comunicazione all’interessato; mentre se il parere della Soprintendenza è positivo, l’amministrazione adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi semplificati è elencata nel D.P.R. n. 31/2017

RIFERIMENTI ai documenti correlati.