Fondo aree verdi

 

Maggiorazione del contributo di costruzione di cui alla legge regionale n.12/2005 e s.m.i., art 43, a favore di Regione Lombardia

In applicazione all’art. 43 comma 2 bis della l.r. n.12/05 e s.m.i. , gli interventi che sottraggono superfici agricole, vengono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinato nella percentuale del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e per l’incremento della naturalità.

Con successivi atti della Giunta regionale (deliberazioni n. 8757 del 22/12/08 e n.11297 del 10/2/10) sono state definite linee guida per la maggiorazione del contributo ed è stato istituito un fondo regionale che verrà alimentato tramite le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che vengono a sottrarre superfici agricole nello stato di fatto.

Tale fondo, denominato Fondo aree verdi, viene alimentato da:

  • a. risorse regionali;
  • b. proventi derivanti dalle maggiorazioni dei contributi di costruzione richiesti dai Comuni a seguito della attuazione di interventi in aree ricadenti in:
    • accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
    • comuni capoluogo di provincia;
    • parchi regionali e nazionali;
  • c. proventi derivanti dalle maggiorazioni che i Comuni non capoluogo di Provincia decidano di destinare al fondo.

Gli adempimenti comunali consistono in:

  • individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione sulla base delle determinazione del decreto dirigenziale n. 269 del 18/3/09;
  • individuazione dell’entità della maggiorazione del contributo di costruzione tramite delibera consiliare;
  • riscossione dei proventi derivanti dalle maggiorazioni;
  • versamento dei proventi al fondo regionale per i casi previsti o finanziamento a livello comunale di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità come previsti in norma;
  • trasmissione a Regione Lombardia delle informazioni necessarie al monitoraggio previsto dalla Giunta per la valutazione del perseguimento delle finalità della norma.

Per facilitare ed assistere le Amministrazione comunali in ordine ai propri adempimenti, la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ha approvato con Decreto del Direttore Generale n.11517 del 15/11/2010 le “Disposizioni tecniche per il monitoraggio del fondo aree verdi di cui al punto 4 dell’allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e note esplicative delle linee guida approvate con dd.g.r. 8757/2008 e 11297/2010” (pubbl. B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22/11/2010).
La destinazione delle risorse generate è strettamente connessa alle finalità della norma che consistono nel sostenere la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema ruralepaesistico- ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate.

In particolare i fondi potranno essere destinati:

  • alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica;
  • alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità nei parchi locali di interesse sovraccomunale;
  • alla valorizzazione del patrimonio forestale;
  • a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione al recupero di aree degradate.

L’accesso agli interventi finanziari previsti dal fondo aree verdi avverrà secondo procedura a sportello o a bando con la specifica che le risorse versate dai Comuni al fondo potranno essere erogate, fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente ai soggetti beneficiari ai quali e’ imputabile la provenienza delle risorse stesse con eventuali forme di premialità.