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30 dicembre 2021

Mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca: la disciplina dal 1° gennaio al 31 marzo 2022

 

Il Sindaco, al fine di fronteggiare l’epidemia da Covid-19, ordina di adottare le seguenti misure temporanee:

di sospendere le operazioni di “spunta” per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;

di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;

di disporre che le operazioni di “spunta” nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:

  • lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 – il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.43;
  • martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al  n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.3;
  • giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 – il posteggio n.26 si sposta al n.54 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
  • venerdì – il posteggio n.25 si sposta al n.2 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.22 – il posteggio n.29 si sposta al n.33 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;

di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;

di consentire la vendita di beni usati attinenti all’abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari

  • i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
  • l’abbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente l’esposizione in verticale;
  • borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
  • è vietato l’utilizzo di cesti o contenitori similari sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;

di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:

  • pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  • è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

di continuare a verificare, nel contempo, se l’applicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tutt’ora vigente.

Ordina altresì di limitare gli effetti della presente Ordinanza sino al 31 marzo 2022 (compreso) con possibilità di un’eventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere che la presente Ordinanza possa essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile tra i correlati.

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