Ulteriori notizie

La legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 promuove il recupero dei seminterrati ad uso residenziale terziario o commerciale e si propone l'obiettivo di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

La legge regionale  entrata in vigore il 28 marzo 2017 è applicabile una volta trascorsi decorsi i successivi 120 giorni e quindi a decorrere dal 26 Luglio 2017.
La normativa,  ai sensi dell'art. 4  ed entro il termine perentorio di 120 giorni, consente ai comuni mediante deliberazione del Consiglio comunale di disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni  della presente legge.
L'amministrazione comunale con deliberazione n. 33 del 6 Luglio 2017 avente in oggetto: Esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ha individuato le parti di territorio escluse dall'applicazione della norma regionale.

- Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7;

- Delibera Consiglio comunale n. 33 del 6 luglio 2017 (ambiti di esclusione).

Inquinamento acustico.

Applicazione delle normative sull’inquinamento acustico sul territorio comunale per interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, nonché a quelli sul patrimonio esistente che modificano le caratteristiche acustiche degli edifici e delle singole unità immobiliari.

Richiamate:

  • Legge 26 ottobre 1995 n.447/95 "legge quadro sull’inquinamento acustico";
  • D.P.C.M. del 14/11/1997 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
  • D.P.C.M. del 05/12/1997 "determinazione dei requisiti acustici   passivi degli edifici";
  • Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 "norme in materia di inquinamento acustico";
  • D.G.R. 8 marzo 2002 n.7/8313 "modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima  acustico";
  • Zonizzazione comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 01/03/2000.
     

Si specifica di seguito la documentazione necessaria da allegare ai progetti in relazione alle tipologie di intervento edilizio.

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore, come definiti dall’art.2 del DPCM 5/12/1997 e Legge Regionale n. 13/01, con esclusione di tutti gli edifici industriale e artigianali, è richiesta:

  1. per i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che modificano le caratteristiche acustiche degli edifici, che devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.
     
  2. per i progetti di nuova costruzione che, al termine della fase sperimentale prevista dall'art.5 della LR 13/01, devono essere corredati da una valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici e delle sorgenti sonore di cui al comma 1 della legge regionale n.13/01.
     

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore, per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti come definiti dall’art.7 della legge regionale 10 agosto 2001 n.13, è richiesta:

  1. per i progetti relativi alla realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti che devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, dove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno redatta da un tecnico competente in acustica.
     

Valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n.447/95 la documentazione prevista deve essere allegata ai progetti relativi alla realizzazione, modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
     
  2. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dl.vo n.285/92 e s.m.i.;
     
  3. discoteche;
     
  4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, se inseriti o strutturalmente connessi ad edifici in ambiti residenziali (DRG 7/8313 art.5);
     
  5. impianti sportivi e ricreativi;
     
  6. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
     

La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n.447/95 deve essere allegata ai progetti relativi alla realizzazione, di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

Valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n.447/95 la documentazione prevista deve essere allegata ai progetti relativi alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  1. scuole e asili nido ;
     
  2. ospedali;
     
  3. case di cura e di riposo;
     
  4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
     
  5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’art.8 comma 2 legge n.447/95, riportate al punto precedente.
     

Si precisa che con l'entrata in vigore della Legge n. 106 del 12 luglio 2011, a modifica della Legge n. 447/95, esclusivamente per gli edifici adibiti a civile abitazione la relazione acustica previsionale del clima è sostituita da una autocertificazione redatta da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica comunale.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico sono definite nella Delibera di Giunta Regionale del 08/03/2002 n.7/8313.

La documentazione prevista dalle normative per il rispetto, dei Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore (per i nuovi edifici) – della valutazione previsionale impatto acustico – della Valutazione previsionale del clima acustico, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, figura professionale definita dall’art.2 della Legge 26 ottobre 1995 n.447/95, iscritto negli elenchi regionali e provinciali dei "Tecnici competenti in Acustica Ambientale".

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Data ultima modifica: 14/09/2023