Utilità

Accesso agli atti (Legge 241/90)

’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 e s.m.i.

 
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
 
Accedere ad un documento amministrativo
 
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, il cittadino interessato ha il diritto di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.
Nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna è subordinata al rimborso del costo di riproduzione, (in alcuni casi anche a bolli, diritti di ricerca,).
 
E' considerato documento amministrativo (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
 
L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. Pertanto, e’ compito dell' amministrazione individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati, anche mediante il differimento dell’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.
 
E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso sia sempre motivata.
 
Chi puo’ esercitare il diritto di accesso agli atti

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.
 
Come accedere agli atti amministrativi

Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale 
    Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente nel procedimento. 
    Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita. Se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi, gli uffici chiedono di presentare formale istanza
  • accesso formale 
    Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando l'apposito modulo che l’amministrazione ha istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. 
    L’ufficio rilascia ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha formalizzata l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso.

 
La modulistica è disponibile on line  SUE - Sportello Unico per l'Edilizia Telematico Unificato.

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Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 17/11/2020 avente ad oggetto "Tariffe servizi a domanda individuale" sono stati aggiornati i diritti di segreteria relativi alla presentazione di:

  • pratiche edilizie e paesaggistiche, istanze di accesso ai documenti amministrativi indirizzate al Servizio Edilizia Privata e Patrimonio
  • pratiche di Autorizzazioni per la pianificazione attuativa (Permessi di costruire convenzionati,  Piani di Recupero, Piani attuativi, Programmi complessi), certificati di destinazione urbanistica e istanze di accesso ai documenti amministrativi  indirizzate al Servizio Urbanistica.

Dal 1 marzo 2021 il pagamento afferente ai diritti di segreteria, ai diritti di ricerca e al rimborso dei costi di riproduzione dei documenti amministrativi  dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPa.

Pratiche presentate in modalità telematica mediante il Portale Telematico Polifunzionale:

L'importo dovuto per i diritti di segreteria dovrà essere pagato direttamente online in fase di presentazione di una pratica telematica utilizzando il servizio MyPay (servizio di intermediazione verso PagoPa messo a disposizione da Regione Lombardia).

Si ricorda che, prima di poter effettuare il pagamento, è necessario innanzitutto completare l'istanza sul portale; solo quando sarà stato compilato il modulo principale e terminato di caricare gli allegati, il portale darà la possibilità di versare gli importi dovuti tramite il servizio MyPay.

Istanze di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90

Gli importi dovuti per i diritti di ricerca e per il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la riproduzione di documenti amministrativi  saranno quantificati  e comunicati ai richiedenti  a completamento dell'istruttoria.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il sistema PagoPa indicando la causale: "Cognome, accesso atti, CR20"

Nei Documenti correlati è possibile scaricare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 17-11-2020 e il documento Diritti di segreteria per presentazione pratiche

Per ulteriori informazioni sui sistemi di pagamento elettronico, consultare la guida presente sul portale: 

https://sportellotelematico.comune.pv.it/action:s_italia:pagare;formato.elettronico

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La Regione Lombardia, ai sensi Legge n. 13/1989 e LR n. 6/1989, eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza.

TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI

Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di "svantaggio" comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s' intende una pluralità d' interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).

TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche
Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità
Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989
Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.

QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Entro il 1 marzo di ogni anno presso il Comune di residenza , dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.

LE DOMANDE DI CONTRIBUTO SI  PRESENTANO ONLINE

Per semplificare, velocizzare le procedure, e ridurre i tempi.

BARCH è il nuovo applicativo di Regione Lombardia per l'inserimento e la gestione online delle richieste di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del comune entro il 1 marzo di ogni anno, utilizzando la modulistica  di seguito riportata, e compilate secondo quanto prescritto dalle linee guida pubblicate dalla Regione Lombardia.

Il privato/cittadino presenta agli uffici comunali la domanda di contributo in formato cartaceo, o dal proprio pc in formato digitale, compilata in ogni sua parte.

Il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, inserisce nell’applicativo BARCH i dati riportati sulla domanda.
Nei successivi trenta giorni, Regione Lombardia verificherà il fabbisogno e attiverà le procedure per il finanziamento delle richieste.

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In relazione alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, delle pratiche edilizie antecedenti il 1979, si comunica che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. prevede che tutta la documentazione amministrativa e pertanto anche le pratiche edilizie risalenti a 40 anni sono da considerarsi documentazione storica.

Pertanto, per la consultazione nonché estrazione di copie di atti antecedenti il 1979 i cittadini dovranno rivolgersi all'Archivio Storico Civico e potranno trovare le relative informazioni e modalità consultando il seguente link:

http://biblioteche.comune.pv.it/site/home/archivio-storico/servizi-dellarchivio.html#pratiche

Per quanto riguarda, invece, l'accesso agli atti delle pratiche edilizie successive al 1979 rimane invariata la modalità e le relative richieste potranno essere inoltrate al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Edilizia Privata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale precisando che, qualora la richiesta riguardi pratiche inerenti l'edilizia non residenziale, la stessa dovrà essere inoltrata al Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive.

Data ultima modifica: 01/03/2021

Ufficio di riferimento

Gestione amministrativa Sportello Unico per l'Edilizia e contabile del Patrimonio - U.O.I.

Palazzo Saglio
Via Scopoli, 1
Tel: 0382 3991

Responsabile dell'ufficio:
Marcella Lenti
Tel: 0382 399393
Fax: 0382 399468