Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile
30 dicembre 2020

Fuochi artificiali, petardi e prodotti equiparabili: divieto di utilizzo nel territorio cittadino

 

Si rammenta, in vista del Capodanno, che l'articolo 57 del "Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini" in merito alla "Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere", dispone quanto segue:

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. È assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;

d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 150,00).

Si precisa che "nell'ambito dell'abitato" è da intendersi come "nell'intero territorio cittadino".