Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile
15 giugno 2021

Prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori: ordinanza

 

Premesso che è necessario intervenire a tutela dell’igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, e in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus).

Il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante della Comunità locale, ordina:

 

  • Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle “acque meteoriche” (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. Evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi , balconi e lastraci solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;

3. Trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità , il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. Provvedere nei cortili e nei territori scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba.

 

  • Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

1. Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta di acqua stagnante.

 

  • Ai conduttori di orti di:

1. Eseguire l’innaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

3. Chiudere in modo appropriato e stabile con coperchi gli eventuali serbatoi di acqua.

 

  • Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. Adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

  • Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

2. Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

 

  • Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di:

1. Evitare raccolte d’acqua in bidoni e altri contenitori, qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. Sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

3. Provvedere, in caso di sospensione dell’attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

 

  • All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

 

Ordina altresì:

Ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

Avverte:

Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 a un massimo di 500 €  secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

Dispone altresì:

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Avvisa che:

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

1. ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;

2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

 

Il testo completo dell’Ordinanza è disponibile tra i correlati.

Documenti correlati