Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile
30 settembre 2021

Interdizione dell’utilizzazione di talune aree pubbliche o aperte al pubblico.

 

Considerato che l’attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria, confermata con decreto legge al 31 dicembre 2021, impone di adottare ogni dovuta precauzione preordinata a garantire in modo generalizzato il rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), anche e soprattutto nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico, il Sindaco ordina quanto segue.

1. di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e l’adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, fino a tutto il 31/12/2021:

a) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle “marciapiedature” del Ponte Coperto sul Ticino e dell’utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l’una e l’altra sua colonna e sui balconcini;

b) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro nonché sotto i portici di Piazza del Duomo e sotto la Cupola Arnaboldi e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi;

c) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa di Piazza San Pietro in Ciel d’Oro;

2. di precisare che, fatto salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da  400 a 3.000,00 euro, così come previsto dall’art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35.

Il testo completo dell’Ordinanza è disponibile tra i correlati.

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