Amministrazione
08 agosto 2023

Stella al merito del lavoro

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto qui conoscere le indicazioni e i termini relativi alle modalità di presentazione delle proposte di candidature per il conferimento della decorazione “Stella al Merito del Lavoro”, disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 143, per l’anno 2024. A tal proposito, il predetto Ministero, con circolare del 27 luglio scorso, ha precisato che le proposte di candidatura potranno essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati agli Ispettorati Interregionali del Lavoro (I.I.L.) o agli Ispettori Territoriali del Lavoro aventi sede nei Capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui insistono gli I.I.L, competenti per territorio, entro e non oltre il termine tassativo del 16 ottobre 2023.

Le stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice:

  1. Autocertificazione relativa alla nascita (L. 15.5.1997, n. 127);
  2. Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana (L. 15.5.1997, n. 127);
  3. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro;
  4. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
  5. Curriculum vitae;
  6. Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR – Regolamento UE 2016/679);
  7. Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile;
  8. Estratto Conto Previdenziale INPS.

Inoltre, le attestazioni di cui ai punti 3) e 4), ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5), potranno essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Si ricorda che, come previsto dall’art. 1 Legge 5 febbraio 1992 n. 143, possono essere insigniti dell’onorificenza in argomento i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, nonché i dipendenti di organizzazioni sindacali e datoriali e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale; che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; che abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

La decorazione potrà essere conferita ai lavoratori e alle lavoratrici che, in possesso dei requisiti di cui al sopracitato art. 1 della predetta legge, siano cittadini italiani, abbiano compiuto 50 anni di età ed abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Per i cittadini italiani lavoratori all’estero che abbiano speciali meriti, non è previsto un periodo minimo di anzianità alle dipendenze di una azienda.

Per ogni eventuale informazione, è possibile rivolgersi direttamente agli Ispettorati Interregionali del Lavoro o agli Ispettori Territoriali del Lavoro aventi sede nei Capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui insistono gli I.I.L., competenti per territorio.